Contatore di energia elettrica » Manca il sigillo? Il reato di furto non sussiste

Non vi è furto di energia elettrica se l’erogazione del servizio non viene interrotta: in caso manchi materialmente l'interruzione del servizio, che si manifesta con l'apposizione del sigillo, consentire all'utente la possibilità di prelevare ancora energia non fa scattare il reato.

Il delitto di furto è caratterizzato dal punto di vista dell’elemento soggettivo dal dolo specifico, costituito da una specifica finalità che l’agente mira a perseguire che, tuttavia, non è necessario si debba realizzare sul piano oggettivo per perfezionare il reato.

Questo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 39809/14.

Furto di energia elettrica: da ciò che si evince dalla pronuncia in esame, in mancanza di rottura di sigillo non può essere contestato il furto.

A parere degli Ermellini, non si può avere furto se, nonostante la disdetta del contratto di fornitura di energia elettrica, l’erogazione non viene materialmente bloccata con sigilli e/o altri meccanismi.

Pertanto, se per incuria della compagnia fornitrice, l’erogazione di energia continua regolarmente, senza subire alcuna interruzione, e di tale erogazione il consumatore (ormai ex cliente) ne trae vantaggio, continuando ad usufruire della corrente servita dal contatore, non può scattare alcun illecito penale.

Secondo quanto chiarito da piazza Cavour, infatti, il comportamento della società può aver senz'altro indotto il ricorrente a ritenere il tacito, o presunto, consenso del fornitore alla protrazione dell’utilizzo del servizio di energia elettrica, con la conseguente insussistenza dell’elemento psicologico della volontà di impossessarsi della cosa altrui, agendo contro o senza la volontà del titolare, caratterizzante il delitto di furto.

30 Settembre 2014 · Gennaro Andele




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