Emergenza Coronavirus – Fondo di solidarietà per la sospensione del pagamento delle rate mutuo per lavoratori autonomi e liberi professionisti che hanno subito un calo di fatturato


Il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, gestito da CONSAP, prevede la possibilità per i titolari di un mutuo contratto ...

Il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, gestito da CONSAP, prevede la possibilità per i titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare.

L'articolo 53 del decreto legge cosiddetto "Cura Italia", varato dal governo il 16 marzo 2020, dispone che, per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del provvedimento, in deroga al regolamento ordinario, l’ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino (dunque, non sarà richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente ISEE) di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la predetta data e la data della domanda, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l’emergenza coronavirus.

17 Marzo 2020 · Piero Ciottoli

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4 risposte a “Emergenza Coronavirus – Fondo di solidarietà per la sospensione del pagamento delle rate mutuo per lavoratori autonomi e liberi professionisti che hanno subito un calo di fatturato”

  1. Maurizio Scalia ha detto:

    Lo Stato rimborsa il 50% degli interessi maturati durante il periodo di sospensione del mutuo, ma alla fine della sospensione la Banca ci calcolerà gli interessi sulla quota capitale sospesa, che verrà spalmata o aggiunta alla fine del pagamento delle rate?

  2. Le rate sospese vengono differite alla fine del piano di ammortamento originario. Su ciascuna rata vengono calcolati gli interessi dovuti al differimento (pari, per i mutui a tasso fisso, al tasso IRS in euro applicato sull’importo della rata sospesa per la durata residua del contratto di mutuo vigente al momento della sospensione dell’ammortamento). Questi interessi aggiuntivi vengono rimborsati per il 50% direttamente dalla CONSAP alla banca. Il restante 50% dovrà essere pagato dal mutuatario inglobato in ciascuna rata differita alla fine del piano di ammortamento originario.

  3. Maurizio Scalia ha detto:

    quindi se ho capito bene, la CONSAP paga il 50% sia gli interessi relativi al periodo di sospensione che quelli relativi alle quote sospese e che verrano pagate in coda all’ammortamento.

  4. Per ciascuna rata sospesa di importo originario X (comprensivo di capitale ed interessi maturati alla scadenza originaria S), il mutuatario pagherà, in coda al piano di ammortamento originario, l’importo X maggiorato del 50% degli interessi maturati su X dalla data S di scadenza originaria a quella di pagamento effettivo della rata.

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