Effetti della mora del debitore nel risarcimento del danno
Il debitore del risarcimento del danno è in mora dal giorno in cui il danno si verifica.
Il debitore del risarcimento del danno è in mora dal giorno in cui il danno si verifica.
La mora dell’obbligo di risarcire il danno, com'è noto, non produce interessi legali, in quanto il debito riconducibile al risarcimento del danno ha natura di obbligazione di valore e non di valuta.
Come sappiamo, nel debito di valuta il rischio di svalutazione monetaria grava sul creditore, mentre nei debiti di valore esso grava sul debitore.
Se oggi Tizio contrae un debito di 100 euro (debito di valuta) con Caio e il saldo del debito avverrà dopo dieci anni, Tizio dovrà restituire a Caio, trascorsi i dieci anni, ancora 100 euro, oltre agli interessi legali. L'eventuale svalutazione della moneta euro andrà a gravare su Caio, anche se compensata in parte dagli interessi legali.
Se oggi Tizio si rende responsabile di un incidente stradale che determina la distruzione del veicolo di proprietà di Caio e la liquidazione del danno avverrà dopo dieci anni, Tizio dovrà rimborsare a Caio, trascorsi i dieci anni, un importo tale da permettere la sostituzione dell'automobile in relazione al tempo della liquidazione (debito di valore). L'eventuale incremento del prezzo di listino dell'autoveicolo andrà a gravare su Tizio. Trattandosi in questo caso di un debito di valore, Tizio non dovrà semplicemente rimborsare a Caio il valore che l'automobile aveva al momento del sinistro, più gli interessi legali, bensì l'importo necessario, al momento della liquidazione del danno, ad acquistare un bene equivalente a quello distrutto dieci anni prima.
La mora nell'adempimento dell’obbligazione risarcitoria del danno comporta anche l’obbligo, per il debitore, di risarcire al creditore il pregiudizio rappresentato dalla perduta possibilità di investire la somma spettategli a titolo di risarcimento all'epoca del fatto, e ricavarne un lucro finanziario.
Tale danno, va liquidato in via equitativa e può essere monetizzato anche sotto forma di interessi, purche' sia ben chiaro che:
- si tratta non di interessi in senso tecnico, cioè frutti civili del credito principale, ma una voce o componente dell'unico credito risarcitorio;
- vanno liquidati ad un saggio equitativamente scelto dal giudice, secondo le circostanze del caso concreto;
- vanno applicati sul credito espresso in moneta dell'epoca del fatto, e poi rivalutato anno per anno .
Queste, in sintesi, le indicazioni fornite dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 21396/14.