Effetti interruttivi della prescrizione – Possono emergere anche da una trattativa stragiudiziale fra creditore e debitore

Qualora ad un formale ed inequivoco atto di costituzione in mora faccia seguito una trattativa seria, articolata e specifica, diretta a risolvere stragiudizialmente la controversia, non vi è dubbio che il creditore persista nell'esercizio del suo diritto e che il debitore sia altrettanto inequivocabilmente avvertito della serietà dell'avversaria pretesa.

Il contenzioso viene cioè concretamente trattato e gestito dalle parti, pur se al di fuori del processo, in termini tali da rendere inaccettabile l'idea che vi sia un'inerzia del creditore, tale da giustificare la prescrizione del diritto di pretesa, e da rendere parimenti insostenibile che il debitore non ne sia avvertito durante il protrarsi della trattativa, si da poter invocare un legittimo interesse a che l'atto di costituzione in mora gli sia rinnovato, nonostante i contatti in corso per la soluzione amichevole.

Gli estremi a cui è subordinato l'effetto interruttivo della prescrizione vanno quindi individuati in termini elastici, tenendo conto di quanto sopra ed anche dell'affidamento che la trattativa in corso può ingenerare nel creditore circa la non necessità di ulteriori atti di costituzione in mora; tenendo conto altresì dei possibili abusi del debitore, il quale protragga deliberatamente nel tempo la discussione, inducendo un affidamento sulla soluzione amichevole, per poi abbandonarla ingiustificatamente, una volta maturata la prescrizione. L’interpretazione del comportamento del debitore va quindi condotta tenendo anche conto del principio di buona fede, circa l'obbligo del giudice di evitare soluzioni che assecondino comportamenti di mala fede.

Questi sono i principi enunciati, circa l'interpretazione degli effetti interruttivi della prescrizione, dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 18879/15.

Il caso specifico esaminato dai giudici di legittimità si riferisce ad un incidente automobilistico: in sede di giudizio la compagnia assicuratrice eccepisce l'intervenuta prescrizione di ogni diritto, essendo decorsi più di due anni fra la data di estinzione del reato per morte dell'assicurato responsabile dell'incidente e l'ultima richiesta di risarcimento pervenuta dai danneggiati. Questi ultimi precisano che nel frattempo erano in corso trattative con la compagnia assicuratrice, aventi ad oggetto esclusivamente la quantificazione dei danni e che ad esse si doveva attribuire la valenza di riconoscimento del loro buon diritto, idoneo a dimostrare l’interruzione della prescrizione.

28 Settembre 2015 · Ornella De Bellis