DSU ISEE per minorenne – Nucleo familiare con padre non convivente non coniugato e senza figli riconosciuti con altre donne

Coppia di fatto con figlio riconosciuto e padre non convivente - Al CAF per la DSU/ISEE mi chiedono reddito e patrimonio del mio compagno

Ho letto che per una coppia di fatto come la mia il nucleo famigliare è quello dello stato di famiglia: mamma e bambino, perchè il papà è residente altrove e non siamo sposati.

Vorrei sapere se a Torino esiste una delibera specifica per cui va considerato anche il padre per fare l’ISEE. Preciso che io sono disoccupata e iscritta al collocamento e la figlia è a carico mio perchè residente con me.

Il papà spontaneamente ci regala mensilmente i soldi per le spese cibo e varie, bollette, asilo e paga l’affitto intestato a lui dell’alloggio dove viviamo io e la bimba.

Quando compirà 6 anni il bimbo avrà diritto alla mia esenzione E02? Abbiamo diritto alle agevolazioni luce, gas, mensa scolastica? Può esistere figlio a carico di disoccupato? Gli aiuti del papà vanno inseriti come reddito nell’ISEE? Il caf mi chiede tutti i dati (reddito, giacenza media, auto, ecc ecc ) del padre come se fossimo sposati in quanto lui non ha altri figli da altre donne.

Per le prestazioni sociali rivolte al minore entra a far parte nel nucleo familiare ai fini ISEE anche il padre non coniugato, non convivente e senza figli riconosciuti con altre donne

Le regole per la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) finalizza all’individuazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) sono, per fortuna, le stesse su tutto il territorio nazionale.

Per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi, a partire dal 1° gennaio 2015, va presa in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se essa incida o meno nell’ISEE del nucleo familiare del minorenne.

In pratica, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore e che abbia riconosciuto il figlio, ai soli fini dell’ottenimento delle prestazioni agevolate rivolte ai minorenni, si considera facente parte del nucleo familiare del figlio.

A meno che non si verifichi una delle condizioni che seguono:

  1. il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
  2. il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
  3. sia stato stabilito con provvedimento dell’autorità giudiziaria il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
  4. sussista esclusione dalla potestà sui figli o sia stato adottato, ai sensi dell’articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
  5. risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.

Ciò vale per l’esenzione del ticket del bambino, per l’asilo nido e per la mensa scolastica (prestazioni agevolate rivolte al minorenne). Per quanto riguarda invece il bonus luce e gas, il compagno non convivente continuerà ad essere escluso dal nucleo familiare.

Un soggetto è a carico del genitore se percepisce un reddito annuo uguale o inferiore a 2.840 euro al lordo degli oneri deducibili. Anche se il genitore è disoccupato.

Gli aiuti del papà non costituiscono reddito per il nucleo familiare del bambino, ma, naturalmente, se depositati in banca, influenzano la giacenza media del conto corrente.

Per quanto spiegato sopra, e se la prestazione a cui lei vuole accedere con la DSU/ISEE è rivolta a suo figlio, il CAF deve chiedere tutti i dati (reddito, giacenza media, auto, ecc ecc ) del padre. Paradossalmente, proprio perchè il suo compagno non è sposato e non ha altri figli con altre donne, egli forma, anche se non registrato sullo stesso sato di famiglia e limitatamente alle prestazioni agevolate rivolte al figlio minorenne, un unico nucleo familiare con compagna e figlio.

20 Febbraio 2015 · Genny Manfredi