DSU ISEE – compagni conviventi appartengono allo stesso nucleo familiare ?

DSU ISEE - compagni conviventi appartengono allo stesso nucleo familiare?

Ho letto e riletto le vostre indicazioni per l’inserimento o meno del convivente non coniugato nel modello ISEE ai fini di assegno familiare e nido.

Io e il mio compagno conviviamo da 5 anni e abbiamo insieme, tra un mese, due figli.

Per la prima figlia il caaf mi ha sempre fatto inserire i suoi redditi nel MIO isee, ma leggendo ora le vostre indicazioni sono quasi sicura che non dovevo.

Mi confermate che io con le bambine costituisco un NUCLEO FAMILIARE e lui con le bambine un altro?

Se tutto questo è vero vuole dire che per 3 anni ho pagato piu del dovuto al NIDO.

Cosa posso fare con il Caf che mi ha fatto sbagliare???

Grazie mille. Roberta

Stato di famiglia e nucleo familiare per soggetti conviventi

Io non salterei subito a conclusioni affrettate: quando due persone, che non hanno vincoli dimostrabili di parentela, matrimonio, affinità, adozione, o tutela, convivono sotto lo stesso tetto, possono o meno far parte dello stesso nucleo familiare.

Siano A e B i due soggetti non legati dai vincoli sopra elencati. E sia A il soggetto che occupa l'unità abitativa e vi ha residenza anagrafica.

Sia B il soggetto che, in epoca successiva, vuole stabilirsi nell'unità abitativa già occupata da A.

Sono possibili due scenari.

1) B si reca in anagrafe e chiede la residenza. L'ufficiale d'anagrafe, in mancanza di altre indicazioni, presume che B sia legato ad A da rapporti di parentela o matrimonio o affinità o adozione o tutela. Oppure, persume che fra i due esistano vincoli affettivi.

L'ufficiale d'anagrafe iscrive allora B nella stessa famiglia anagrafica di A.

2) B si reca in anagrafe e chiede la residenza. I soggetti B ed A rendono all'ufficiale d'anagrafe una dichiarazione congiunta in cui affermano che non sono legati da vincoli di parentela, matrimonio, affinità, adozione, tutela o affettivi.

Aggiungono che la convivenza sotto lo stesso tetto è motivata da rapporto giuridico (colf, locazione stanza appartamento ad esempio) oppure occasionale (ad esempio studio, lavoro per ospitalità e breve periodo).

L'ufficiale d'anagrafe crea allora per B una famiglia anagrafica diversa da quella già esistente ed a cui appartiene A.

Nel caso (1) A e B appartengono allo stesso nucleo familiare [sempre che non esistano altre circostanze che impediscano un unico nucleo familiare, come ad esempio può essere il fatto che B (o A) sia coniugato o che B (o A) risulti a carico fiscale di altri - ma non ci dilunghiamo]

Nel caso (2) A e B non fanno sicuramente parte dello stesso nucleo familiare.

Un'ultima precisazione sul vincolo di affettività: si tratta di qualcosa di non definibile e molto soggettivo.

Due estranei qualsiasi potrebbero essere o meno legati da vincolo di affettività. Nessuno può affermare il contrario se i due soggetti affermano esistere fra loro vincoli di affettività.

Così due estranei di sesso opposto che convivono (i compagni), pur avendo generato figli e allevandoli, possono dichiarare l'esistenza fra loro di vincoli di affettività o possono anche affermare che fra loro tali vincoli non esistono.

Conclusioni

Se Roberta ed il suo compagno non hanno dichiarato nulla al momento dell'iscrizione anagrafica di residenza dell'una o dell'altro, allora Roberta ed il suo compagno fanno parte dello stesso nucleo familiare e la DSU/ISEE comprende redditi e patrimoni di entrambi.

21 Marzo 2010 · Andrea Ricciardi