DOMANDA
Volevo solo chiedere se il creditore insoddisfatto può pignorare ed espropriare il veicolo, necessario per l’attività di lavoro autonomo svolta dal proprietario, debitore inadempiente munito di partita IVA.
RISPOSTA
L’articolo 515 del codice di procedura civile stabilisce, fra l’altro che gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro.
Ciò vuol dire che il creditore insoddisfatto non può pignorare ed espropriare l’autovettura (essendo questa un bene indivisibile) del proprio debitore inadempiente se il veicolo risulta indispensabile per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del suo proprietario.
Naturalmente, in caso di notifica dell’atto di pignoramento del veicolo da parte del creditore, il debitore deve attivarsi nei termini, affidandosi ad un legale, per contestare il diritto di escussione del creditore procedente (opposizione all’esecuzione) e dimostrando al giudice che la vettura è indispensabile per l’esercizio della professione da lui esercitata.
Recentemente, i giudici del Tribunale di Torino, con la sentenza 479/2022, hanno confermato che l’autoveicolo necessario al debitore per svolgere attività lavorativa non è pignorabile, in occasione del giudizio di opposizione all’esecuzione promosso da un agente di commercio.
13 Luglio 2024 - Annapaola Ferri
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