La dichiarazione di successione predisposta dal notaio, viene trasmessa proprio all’Agenzia delle Entrate ed è finalizzata al pagamento delle imposte di successione (ipotecaria, di registro e catastale). Essa, deve essere presentata, improrogabilmente, entro un anno dal decesso del de cuius.
Se la divisione dell’eredità è già avvenuta, pertanto, sono anche noti gli eredi e la voltura catastale dovrebbe essere, comunque, un servizio compreso nella pratica di successione notarile.
Ma, a questo punto, l’Agenzia delle Entrate sa già chi è il nuovo proprietario dell’immobile.
Se, invece, non è stata ancora effettuata la divisione ereditaria, il curatore dell’eredità (legale rappresentante della comunione ereditaria) si obbliga, come previsto dalla legge, al pagamento delle imposte di registro, catastali e ipotecaria e le altre imposte che gravano sulla massa ereditaria ancora indivisa (come l’IMU, ad esempio). Solo in questo caso, dopo la dichiarazione di successione e la divisione dell’eredità, sarà necessario effettuare la voltura catastale dell’immobile caduto in successione.
16 Febbraio 2020 · Ludmilla Karadzic