Volo in ritardo o cancellato? – Ecco come richiedere l’indennizzo


In questi casi il Regolamento Europeo (CE) 261/2004 offre tutela proprio nel caso di ritardo del volo, cancellazione o negato imbarco.

Ho perso un importante meeting di lavoro a causa di un ritardo di due ore sulla tratta Milano-Palermo: vorrei sapere se fosse possibile, ed in quali modalità, richiedere un indennizzo alla compagnia aerea.

Potete aiutarmi?

In questi casi il Regolamento Europeo (CE) 261/2004 offre tutela proprio nel caso di ritardo del volo, cancellazione o negato imbarco.

In particolare, il Regolamento si applica:

  • ai passeggeri di voli in partenza da un aeroporto UE e operati da compagnie aeree dell’UE o extra UE;
  • ai passeggeri di voli che arrivano nel territorio UE con provenienza da un paese extra UE e gestiti da compagnie aeree dell’UE.

La tutela prevista nel Regolamento non si applica invece:

  • ai passeggeri che provengono da un paese extra UE con volo gestito da una compagnia extra UE
  • ai passeggeri che viaggiano gratuitamente o che beneficiano di una tariffa ridotta non accessibile al pubblico.

Se il volo ha avuto un ritardo prolungato, la compagnia aerea ha l’obbligo di prestare adeguata assistenza (ovvero pasti, bevande, telefonate e – ove necessario – pernottamento in hotel e trasferimenti da e per l’aeroporto) se:

  • nella tratta all’ interno dell’UE inferiore o pari a 1500 km il ritardo supera le 2 ore
  • nella tratta all’interno dell’UE oltre i 1500 km il ritardo supera le 3 ore
  • nella tratta al di fuori dell’UE fino a 1500 km, tra 1500 e 3500 km e oltre 3500km, il ritardo supera rispettivamente 2, 3 o 4 ore.
  • Se poi il ritardo supera le 5 ore, si può scegliere tra rimborso del prezzo del biglietto per il ritardo aereo oppure riprotezione su un volo alternativo per la medesima tratta.

Per beneficiare dei tuoi diritti, ricorda sempre di conservare gli scontrini e le ricevute delle spese sostenute durante l’attesa del volo e comunque connesse al disservizio!

Ma c’è un’altra buona notizia!

La recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Grande Sezione) del 26.2.2013 (nella causa C-11/11 tra Air France e Heinz – Gerke Folkerts e Luz – Teresa Folkerts) ha stabilito che se l’aereo giunge a destinazione con almeno tre ore di ritardo e il ritardo non è attribuibile a circostanze eccezionali (sciopero, maltempo…), il passeggero ha anche diritto a un rimborso per il ritardo aereo pari a:

  • € 250 per tratte inferiori o pari a 1500 chilometri
  • € 400 per tratte superiori ai 1500 chilometri e inferiori o pari a 3500 chilometri
  • € 600 per tutte le altre tratte

27 Ottobre 2021 · Andrea Ricciardi

Altri post che potrebbero soddisfare le esigenze informative di chi è giunto fin qui

Altre sezioni che trattano argomenti simili: ,


Se il post è stato interessante, condividilo con i tuoi account Facebook e Twitter

condividi su FB     condividi su Twitter

Questo post totalizza 112 voti - Il tuo giudizio è importante: puoi manifestare la tua valutazione per i contenuti del post, aggiungendo o sottraendo il tuo voto

 Aggiungi un voto al post se ti è sembrato utile  Sottrai  un voto al post se il post ti è sembrato inuutile

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it

Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!



Cosa stai leggendo - Consulenza gratuita

Stai leggendo Forum – Tutela del consumatore e risarcimento danni a persone e cose » Volo in ritardo o cancellato? – Ecco come richiedere l’indennizzo. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.

.