Leasing finanziario - La tutela del debitore utilizzatore in presenza di vizi della cosa locata
L'operazione di locazione finanziaria (leasing) si articola in due contratti distinti, ma collegati tra loro: quello di locazione finanziaria propriamente detta e quello di fornitura, il primo sottoscritto fra utilizzatore e società di leasing, il secondo stipulato fra fornitore del bene e società di leasing. Il collegamento tra i due contratti viene realizzato da clausole di interconnessione, per cui nel contratto di vendita tra fornitore e società di leasing viene convenuto che il bene oggetto della locazione finanziaria sia acquistato allo scopo di cederlo in godimento al cliente (l'utilizzatore) della società di leasing ed è previsto anche che il bene sia consegnato direttamente dal fornitore all'utilizzatore. Si tratta, in pratica, di un'operazione di finanziamento tendente a consentire all'utilizzatore il godimento di un bene grazie all'apporto economico di un soggetto abilitato al credito, la società di leasing, la quale, con la propria risorsa finanziaria, consente all'utilizzatore di soddisfare un'esigenza che, diversamente, ...
Circa due anni, nel giugno 2017, fa ho acquistato da un concessionario multi marche una vettura usata, sottoscrivendo anche un contratto di garanzia triennale per i guasti che avrebbero potuto evidenziarsi dopo l'acquisto. Quattro mesi dopo dopo l'acquisto, intorno al mese di ottobre 2017, è emerso un grave difetto dell'impianto elettrico (la macchina si fermava all'improvviso e non era più in grado di ripartire) che nel corso dell'anno successivo, e durante il 2019, il venditore non è riuscito a riparare. Anzi, un mese fa, in occasione del verificarsi del solito difetto, mi è stato esplicitamente riferito che il guasto non è riparabile, trattandosi di un problema di progettazione dell'impianto elettrico. Posso chiedere la risoluzione del contratto, anche tenendo conto che era prevista una garanzia lunga, triennale, a cui il venditore non è riuscito a rispettare?. ...
Il codice civile, all'articolo 1491 (esclusione della garanzia) dispone che non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa e ugualmente la garanzia non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi. La ratio della norma è quella per cui, se il compratore conosce i vizi, la garanzia non ha ragione di esistere in quanto si presume che abbia inteso acquistare il bene nello stato in cui si trovava, quindi viziato. Tuttavia, nel contratto di compravendita, l'articolo 1491 del codice civile, in base al quale il venditore non è tenuto alla garanzia per i vizi della cosa venduta ove questi siano facilmente riconoscibili al momento della conclusione del contratto, non opera quando la consegna della merce sia successiva a tale conclusione. Ad esempio, in caso di ...