Saltato controllo visita fiscale – Cosa succede ora?

Visita fiscale












Sono un dipendete pubblico (lavoro presso ospedale) ed a causa di un’influenza, mi sono messo in malattia per 5 giorni. Il terzo giorno, però, dato che mi sentivo un po’ meglio, dopo aver atteso i tempi previsti per la visita fiscale mattutina, sono uscito a prendere mio figlio a scuola, dato che mia moglie non poteva. IL medico fiscale, però, si è presentato alle 15 a casa mia, ed ha fornito all’INPS la mia situazione di irreperibilità. Ora volevo chiedere, l’orario in cui si è presentato il medico è corretto? Se si, posso appigliarmi a qualche espediente per il fatto che non ero presente? E ancora, cosa rischio adesso?

Per l’anno 2017, il lavoratore è tenuto a rendersi reperibile, per la visita fiscale, in determinati orari: in particolare, le fasce di reperibilità per la visita fiscale sono, per i dipendenti statali e degli enti locali, l’intera settimana, festivi compresi, nelle fasce orarie dalle 9 alle 13, e dalle 15 alle 18.

Dunque la visita del medico, nel suo caso, è legittima.

Durante le fasce di reperibilità, sin dal primo giorno in cui si ammala, il lavoratore in malattia deve restare a disposizione del medico fiscale, presso il domicilio indicato nel certificato medico inviato telematicamente all’Inps dal medico curante.

E’ possibile l’invio del medico fiscale sin dal primo giorno di malattia, non solo da parte del datore di lavoro, ma anche da parte dell’Inps, nell’ambito dei controlli a campione.

Chi non si presenta alla visita fiscale perde il 100% della retribuzione per i primi 10 giorni (a meno che entro 10 giorni non si presenti alla visita ambulatoriale, nel qual caso, a partire dal giorno della visita, la retribuzione viene ripristinata, ovviamente se viene effettivamente riscontrata la malattia); il 50% della retribuzione, per i giorni successivi al decimo; tutta la retribuzione, se non si presenta nemmeno al terzo controllo.

Il dipendente è esonerato dalla visita fiscale solo in alcune ipotesi, come una malattia nelle quali è a rischio la vita del lavoratore, un infortunio sul lavoro, patologie per causa di servizio, una gravidanza a rischio, patologie collegate all’invalidità riconosciuta, se almeno pari al 67%, il ricovero ospedaliero o presso altra struttura sanitaria.

Se il medico curante riscontra una delle cause di esonero elencate, o se decida, in base ad altre serie motivazioni, di escludere il lavoratore dalla visita, deve contrassegnare il certificato telematico col codice E.

Se il dipendente malato, durante le fasce di reperibilità, deve assentarsi, è giustificato solo se l’assenza è dovuta a cause di forza maggiore o per sottrarre sé o un familiare da un pericolo grave, se l’interessato deve sottoporsi a visite mediche specialistiche o generiche, analisi, cure o terapie.

Per giustificare l’assenza alla visita fiscale, in questi casi, il lavoratore deve preavvertire il datore o l’amministrazione, indicando giorno e orari di indisponibilità alle fasce di reperibilità e fornire, successivamente, idonea attestazione di quanto effettuato.

Non sono considerati casi giustificati di assenza al controllo del medico fiscale ipotesi quali malfunzionamento del campanello, breve uscita per espletare commissioni, o non essersi potuti alzare dal letto, in quanto vale il principio per cui il lavoratore è tenuto a mettere in atto ogni accorgimento possibile per consentire l’accesso al personale sanitario.

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3 Ottobre 2017 · Andrea Ricciardi