DOMANDA
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Taggato: pignoramento conto corrente su cui affluisce pensione o stipendio
Ho una pensione Inps già gravata da un pignoramento presso terzi Inps e un altro accodato per prestiti personali non rimborsati e anche attualmente ho difficoltà: L’importo che mi viene accreditato sul c/c è di circa mille e 300 euro (già detratto il pignoramento) e Da questa somma ho prelevato euro 500 e con il restante sul conto ho pagato fatture utenze, un legale e altre spese, comprese quelle personali (tutto tracciabile). Ora il dubbio che mi è sorto, con vero terrore, è questo: se per il pignoramento accodato, il creditore azioni una esecuzione mobiliare e sebbene non posseggo nulla di valore, cui anche l’abitazione è in locazione insieme al mobilio, chi esegue l’esecuzione trova l’importo prelevato potrà pignorarlo sebbene dimostrabile il prelievo? Quindi, ho pensato di riversare sul conto corrente quasi tutto l’importo. Però sono attanagliata da un altro dubbio: nel 2023 ho ricevuto una ingiunzione per omessi pagamenti inviati dal Consorzio di Bonifica e una per per un omesso versamento Imu Comunale di qualche anno addietro per un terreno che purtroppo altri stanno sfruttando e sono in contenzioso. Il quesito che vorrei esporvi è questo: se verso nuovamente quasi tutto l’importo prelevato, può essere considerato denaro estraneo alla pensione ed essere pignorato dagli Enti dell’ingiunzione? Ringrazio infinitamente.
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BEGINNISH
RISPOSTA
Ci mettiamo, per semplicità e per fissare le idee, nell’ipotesi che il conto corrente sia destinato, esclusivamente, all’accredito della pensione: dal momento in cui viene notificato il pignoramento del conto corrente, l’intestatario non può più movimentarlo e la situazione permarrà fino a quando il giudice adito non assegnerà l’importo pignorato al creditore procedente.
Certo, se prima della notifica del pignoramento sono stati prelevati soldi dal conto corrente e tele denaro viene riaccredito in conto corrente, questi soldi non avranno più alcun legame con la pensione e potranno essere assegnati al creditore procedente. Ma si tratta di un discorso generale: i risparmi depositati sul conto corrente, anche se originati esclusivamente da accredito della pensione, sono tutti pignorabili, ad eccezione:
– dell’ultimo accredito di pensione avvenuto prima della notifica del pignoramento: il pensionato debitore potrà prelevare, rivolgendosi ad un funzionario di banca, la pensione accreditata fino a tre volte l’importo massimo mensile dell’assegno sociale, cioè 534,41 x 3 = 1603,23;
– dei successivi accrediti di pensione (quelli effettuati dall’INPS dopo la notifica del pignoramento e fino al decreto di assegnazione del giudice) che potranno essere decurtati del 20% della parte che eccede il minimo vitale se, e solo se, non sono già oggetto di trattenuta alla fonte (INPS). Quindi, nella fattispecie, i successivi accrediti di pensione non potranno essere decurtati dal creditore procedente in quanto già oggetto di trattenuta operata dall’INPS.
Per finire, le linee guida per limitare i danni in caso di possibile pignoramento del conto corrente sono:
1) prelevare i risparmi dal conto corrente potenzialmente pignorabile e depositarli su un conto corrente (fiduciario) intestato a persona di fiducia, parente o amico;
2) depositare sul conto corrente fiduciario anche eventuali somme disponibili in contanti, per evitarne l’espropriazione in caso di pignoramento presso la residenza del debitore;
3) dopo la notifica del pignoramento del conto corrente destinato all’accredito della pensione, aprire un nuovo conto corrente o una carta prepagata con IBAN e comunicare all’INPS le nuove coordinate di accredito della pensione. Questo per evitare il rischio di lungaggini giudiziali che potrebbero comportare il rischio del mancato utilizzo delle mensilità successive di pensione.
STOPPISH
2 Maggio 2024 · Simonetta Folliero
RISPOSTA
Ci mettiamo, per semplicità e per fissare le idee, nell’ipotesi che il conto corrente sia destinato, esclusivamente, all’accredito della pensione: dal momento in cui viene notificato il pignoramento del conto corrente, l’intestatario non può più movimentarlo e la situazione permarrà fino a quando il giudice adito non assegnerà l’importo pignorato al creditore procedente.
Certo, se prima della notifica del pignoramento sono stati prelevati soldi dal conto corrente e tele denaro viene riaccredito in conto corrente, questi soldi non avranno più alcun legame con la pensione e potranno essere assegnati al creditore procedente. Ma si tratta di un discorso generale: i risparmi depositati sul conto corrente, anche se originati esclusivamente da accredito della pensione, sono tutti pignorabili, ad eccezione:
– dell’ultimo accredito di pensione avvenuto prima della notifica del pignoramento: il pensionato debitore potrà prelevare, rivolgendosi ad un funzionario di banca, la pensione accreditata fino a tre volte l’importo massimo mensile dell’assegno sociale, cioè 534,41 x 3 = 1603,23;
– dei successivi accrediti di pensione (quelli effettuati dall’INPS dopo la notifica del pignoramento e fino al decreto di assegnazione del giudice) che potranno essere decurtati del 20% della parte che eccede il minimo vitale se, e solo se, non sono già oggetto di trattenuta alla fonte (INPS). Quindi, nella fattispecie, i successivi accrediti di pensione non potranno essere decurtati dal creditore procedente in quanto già oggetto di trattenuta operata dall’INPS.
Per finire, le linee guida per limitare i danni in caso di possibile pignoramento del conto corrente sono:
1) prelevare i risparmi dal conto corrente potenzialmente pignorabile e depositarli su un conto corrente (fiduciario) intestato a persona di fiducia, parente o amico;
2) depositare sul conto corrente fiduciario anche eventuali somme disponibili in contanti, per evitarne l’espropriazione in caso di pignoramento presso la residenza del debitore;
3) dopo la notifica del pignoramento del conto corrente destinato all’accredito della pensione, aprire un nuovo conto corrente o una carta prepagata con IBAN e comunicare all’INPS le nuove coordinate di accredito della pensione. Questo per evitare il rischio di lungaggini giudiziali che potrebbero comportare il rischio del mancato utilizzo delle mensilità successive di pensione.
2 Maggio 2024 - Simonetta Folliero
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