DOMANDA
Volevo sapere se in caso di verbali non conciliabili per violazione del Codice della Strada, cioè quelli per i quali non è previsto il pagamento in misura ridotta è possibile proporre il ricorso al prefetto senza attendere l’ordinanza ingiunzione del Prefetto e nel caso si proponga il ricorso L’eventuale ordinanza di rigetto di quest’ultimo raddoppia comunque la sanzione? Specifico che si tratta di verbale non conciliabile quindi nel verbale non è presente sanzione pecuniaria.
RISPOSTA
Non tutti i verbali redatti in caso di violazioni di disposizioni del Codice della strada consentono al trasgressore/obbligato in solido di pagare una somma a titolo di sanzione pecuniaria nel termine di 60 giorni dalla contestazione/notifica o in quello breve, in forma ridotta, entro cinque giorni.
Questi verbali, infatti, non costituiscono titolo esecutivo, pertanto non possono essere impugnati, ma occorre attendere l’emissione dell’ordinanza ingiunzione da parte della Prefettura competente: solo avverso l’ordinanza può essere proposto ricorso al Giudice di Pace.
La procedura è la seguente: il verbale viene trasmesso al Prefetto competente con riferimento al luogo della violazione, il quale adotterà un provvedimento amministrativo (cosiddetta Ordinanza ingiunzione) con la quale determinerà l’importo della sanzione pecuniaria entro il limite massimo previsto dalla disposizione violata tenendo conto della gravità della violazione, e dispone l’eventuale sanzione accessoria da comminare (confisca o fermo amministrativo del veicolo).
26 Gennaio 2021 - Giuseppe Pennuto
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