Verbale di infrazione per divieto di sosta con numero civico errato

Multa per divieto di sosta












Io ho ricevuto un verbale di accertamento d’infrazione per una sosta su MARCIAPIEDE: premetto che paghero’ il verbale, ma considerando che il marciapiede dove ho lasciato l’auto è ampio 5 metri e quindi non intralciava il passaggio dei pedoni, ho una curiosità.

Il verbalizzante ha messo la via corretta ma il numero civico errato. Sul verbale è riportato 1. E all’1 è impossibile parcheggiare sul marciapiede in quanto ci sono i dissuasori e l’unico posto è un passo carrabile.

Al 3 dove c’era la mia auto c’è la fermata del tram e quindi il marciapede è ampio e permette la sosta di un veicolo senza creare disagi ai pedoni. La multa mi è stata fatta solo perchè qualche condomino ha chiamato la pattuglia.

La mancanza del bollettino sull’accertamento (era un foglio prestampato senza alcuna indicazione) in quanto la vigilessa ha usato un IPAD per segnalare le auto, non mi ha permesso di pagare subito la multa. La domande però è: l’errore commesso dal verbalizzante che ha inserito il numero errato è impugnabile per un ricorso?

Per contestare l’errore del verbalizzante andrà, ovviamente, presentato ricorso al Giudice di pace nei termini di legge (30 giorni dalla data dell’infrazione): tuttavia, l’atto pubblico (il verbale) fa piena prova fino a querela di falso delle dichiarazioni dei fatti che il pubblico ufficiale (il vigile) attesta avvenuti in sua presenza (articolo 2700 del codice civile).

Pertanto, in corso di causa (o anche in via principale), ex articolo 121 o 162 del codice di procedura civile, dovrà essere proposta pure la querela di falso e il processo si interromperà finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato. Come vede, la strada da percorrere è lunga, oltre che accidentata: naturalmente il ricorrente dovrà asserire che quel giorno non poteva aver sostato sul marciapiede in quanto, da accertamenti effettuati successivamente, si è potuto rilevare che la sosta sarebbe risultata impossibile, per la presenza di dissuasori e di un passo carrabile.

Inutile aggiungere che il ricorrente non potrà eccepire che il marciapiede, dove aveva lasciato lasciato l’auto, era ampio cinque metri e non intralciava il passaggio dei pedoni: il ricorrente si darebbe, come si suol dire, una zappata sui piedi.

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10 Gennaio 2019 · Giuseppe Pennuto