Vendita immobile ipotecato da Agenzia delle Entrate Riscossione

Purtroppo per lei, ma anche per noi, questo non è il sito di Agenzia delle Entrate.












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Spettabile Agenzia delle Entrate, vi chiedo cortesemente URGENTE risposta in merito alla problematica che di seguito vi espongo.

Sono comproprietaria con oltre una decina di eredi di un immobile in Milano che abbiamo necessità di vendere . Tramite le visure ipotecarie, abbiamo scoperto che la casa risulta gravata da ipoteca legale per un importo di oltre 60.000 a causa di un debito di circa 30000 euro che ha mio fratello nei confronti di Equitalia. . Preciso che mio fratello è proprietario di circa i 3/360 parte di gran lunga inferiore al suddetto debito, difatti calcolando l’eventuale introito della vendita, a mio fratello spetterebbero nella migliore delle ipotesi, circa 1500/2000 euro.
Sia tramite informazioni assunte presso l’Agenzia delle Entrate di Foggia di competenza per il debito, sia tramite mia telefonata stamattina al vostro call center, ci è stato comunicato quanto segue: che ai sensi del DPR 602/73, articoli 52, 76 e 79, il debitore ha facoltà di procedere alla vendita del bene pignorato ai sensi di legge, con il consenso dell’Agente di Riscossione, il quale interviene nell’atto di cessione e al quale è interamente versato il corrispettivo della vendita.

L’eccedenza del corrispettivo rispetto al debito, è rimborsata al debitore entro i 10 giorni lavorativi successivi all’incasso.
Ciò detto, vorrei cortesemente conoscere modalità e tempi per attivare la suddetta procedura,, in quanto tempo si può avere eventualmente il consenso alla vendita, e soprattutto se la cancellazione dell’ipoteca avviene all’atto del rogito, anche se il debito è superiore alla quota spettante al debitore. In questo caso al rogito, l’agente di riscossione incasserebbe la quota parte di mio fratello (circa 1500 euro) procedendo alla contestuale cancellazione dell’ipoteca iscritta per 60000 euro ?

Inoltre chiedo come dovrebbe comportarsi il compratore nella richiesta di un mutuo per acquistare la casa, visto che nessuna banca darebbe mai un mutuo su una casa già ipotecata.

Purtroppo per lei, ma anche per noi, questo non è il sito di Agenzia delle Entrate. Comunque, a corollario di quanto già riferitole, aggiungiamo che l’articolo 2825 del codice civile dispone che l’ipoteca costituita sull’immobile a causa del debito di suo fratello produce effetto esclusivamente alla quota dell’immobile che a lui è stata assegnata dopo lo scioglimento della comunione ereditaria (1/120.mo pari a 1500/200 euro del presumibile ricavato dalla vendita).

Inoltre, va anche ricordato che Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) potrà comunque agire ex articolo 2900 del codice civile qualora ritenesse che suo fratello fosse stato leso nella quota di legittima.

Secondo l’articolo 2900 del codice civile, infatti, il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le proprie ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare: in pratica ADER potrà adire il giudice, al posto di suo fratello debitore, per rivendicare una quota ereditaria più sostanziosa.

Il che, sicuramente, bloccherebbe la vendita dell’immobile a tempo indeterminato.

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12 Dicembre 2018 · Simone di Saintjust

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