Inadempimento del contratto preliminare di compravendita immobiliare

Se una delle parti non adempie agli obblighi assunti l'altro contraente può chiedere l'adempimento o la risoluzione del preliminare oltre al risarcimento


DOMANDA

Ho effettuato preliminare di vendita della casa a me intestata con i relativi mobili nuovissimi allegati con scrittura privata: mio marito dice che i mobili sono di sua proprietà (ha le fatture) e non vuole darli all’acquirente. Premetto che abbiamo la separazione dei beni) Cosa rischio io, se mio marito portasse via tutti i mobili e li vendesse a terzi? Grazie


RISPOSTA

Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l’obbligazione), l’altra parte può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso (articolo 2932 del codice civile): ma l’acquirente può invocare anche l’articolo 1453 del codice civile, secondo il quale, nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento (in tal caso agisce con l’azione cosiddetta di manutenzione del contratto, con la quale si chiede che il venditore venga condannato ad eseguire la prestazione cui è tenuto) o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
In altre parole, l’acquirente potrebbe chiedere che l’appartamento venga arredato con mobili nuovi equivalenti per quantità e valore a quelli dettagliatamente indicati nella scrittura privata, oppure può risolvere il contratto. In ognuna delle due ipotesi, chi ha sottoscritto il contratto preliminare, potrebbe chiedere al giudice il risarcimento del danno (Il risarcimento del danno è diverso a seconda che il contraente chieda la manutenzione o la risoluzione del contratto: nel primo caso esso si affianca alla prestazione, comunque dovuta, mentre nel secondo caso si sostituisce a questa).


19 Luglio 2024 - Piero Ciottoli


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