Validità notifica atto di accertamento bollo auto

Il termine per la notifica dell'atto di accertamento per l'omesso pagamento della tassa automobilistica relativa al 2011 scadeva al 31 dicembre 2014.












Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)

Al ritorno delle festività natalizie giorno 08/01/2015, ho trovato in cassetta un plico raccomandata contenente all’interno accertamento bollo auto non pagato anno 2011: fatto sta che nessuno, convivente od altra persona della casa, abbia firmato tale raccomandata, in quanto assenti. Infatti non esiste portiere o persone incaricate da parte mia ad accettare raccomandate o altro. Da una ricerca il plico è stato consegnato dal portalettere in data 22/12/2014.

Ho contattato dipendente tributi regione raccontando l’accaduto: la stessa rispondeva tramite mail che le poste ancora non avevano inviato la notifica, il sottoscritto ha richiesto tramite mail all’impiegata sezione tributi copia della notifica per verificare la firma per eventuale denuncia di falso entro i termini per il ricorso, sta di fatto che a tutt’ora non ho ricevuto nulla e i tempi per ricorso scaduti.

A questo punto l’atto di accertamento è nullo? E’ responsabile la regione in quanto non avendomi mandato copia della notifica, per verificare firma per eventuale denuncia di falso e ricorso? Come mi devo comportare?

Il termine per la notifica dell’atto di accertamento per l’omesso pagamento della tassa automobilistica relativa al 2011 scadeva al 31 dicembre 2014.

Pur se consegnato al destinatario in data successiva al termine di decadenza, sarebbe stato sufficiente, da parte della Regione, l’inoltro alle poste per la spedizione entro il 31 dicembre 2014. Infatti è la data di spedizione quella che conta per la verifica dei termini di decadenza.

Il postino avrebbe dovuto lasciare nella cassetta postale un avviso in cui lo si informava dell’avvenuto inizio di giacenza, non il plico con l’atto di accertamento. Decorsi 10 giorni dall’inizio del periodo di giacenza, senza che il destinatario avesse proceduto al ritiro dell’atto, la notifica sarebbe stata intesa come correttamente perfezionata.

Tanto premesso, solo per chiarire gli aspetti della questione agli altri lettori, va aggiunto che una eventuale firma apocrifa sulla ricevuta di ritorno avrebbe potuto essere eccepita solo con querela di falso e, contestualmente avrebbe dovuto essere presentato un ricorso all’atto di accertamento per vizio di notifica.

Una volta stabilita giudizialmente la falsità della firma apposta sulla ricevuta di ritorno, la sentenza avrebbe potuto essere utilizzata per sancire il vizio di notifica dell’atto di accertamento. Un’impresa titanica, inutile nasconderselo.

Purtroppo, eventuali e-mail o dichiarazioni verbali o richieste di accesso agli atti non formalizzate per iscritto, e nelle forme previste, non hanno alcuna valenza giuridica.

Capisco il disorientamento del lettore nell’apprendere che i suoi diritti possono essere calpestati dal primo portalettere frettoloso (lavorano anche loro con contratti a termine e devono consegnare tutta la posta loro affidata entro tot ore). Ma oggi le cose funzionano così. Non la prenda come provocazione, ma sarebbe anche potuto capitare (ed è capitato) trovarsi una firma apocrifa di consegna e nemmeno l’atto inserito nella cassetta postale …

[ ... visualizza i correlati » ]

STOPPISH

24 Febbraio 2015 · Annapaola Ferri

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)