DOMANDA
Nel 1999 mi è stato inviato da parte di una banca un decreto ingiuntivo all’indirizzo dove non avevo più la residenza da oltre due anni. Nel frattempo avevo venduto la casa e la banca aveva instaurato un un’azione revocatoria della vendita. Durante la causa la banca ha cartolarizzato il mio debito. Tale causa di revocatoria è durata 14 anni, vinta, con condanna a pagare le spese alla finanziaria titolare del mio debito. La finanziaria adesso mi ha notificato un atto di precetto adducendo che i termini di prescrizione erano stati interrotti dall’azione revocatoria. E’ possibile ciò?
RISPOSTA
In genere la prescrizione è interrotta dalla notifica dell’atto con il quale si inizia un giudizio di cognizione, conservativo o esecutivo.L’effetto interruttivo permanente della instaurazione di un giudizio vale anche per giudizi ricondotti ad un comportamento dell’avente diritto volto, non equivocamente (come in un’azione revocatoria) a manifestare il proprio intendimento di esercitare il diritto. Logico corollario di tale principio è poi quello che tale effetto permanga sino al passaggio in giudicato della sentenza relativa (a quel diverso giudizio). Quelli appena riportati sono passi estratti dalla sentenza della Corte di cassazione numero 756/14 che confermano, purtroppo, la posizione giuridica assunta dalla banca creditrice.
16 Febbraio 2021 - Tullio Solinas