Vaglia postale non trasferibile - prescrizione per beneficiario e richiedente
Il credito incorporato nel vaglia postale si prescrive il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di emissione. Va tuttavia precisato che detta prescrizione opera con riguardo al titolo ed al credito del beneficiario del vaglia, ma non nei confronti del richiedente il vaglia. Rispetto all'azione di quest’ultimo opera invece il termine ordinario di prescrizione decennale. La restituzione dei vaglia all'emittente è ovviamente condizione necessaria per ottenere da questo la restituzione dei fondi. Così ha stabilito l'Arbitro Bancario finanziario con la decisione N. 3559 del 04 luglio 2013. ...
Prescrizione del vaglia postale per beneficiario e per chi ne ha richiesto l'emissione
Quando avviene la consegna del vaglia postale al beneficiario, si perfeziona il servizio di trasferimento fondi e il credito incorporato nel relativo titolo segue le regole speciali dettate in materia di circolazione e riscossione del vaglia postale medesimo: in tal caso la prescrizione del credito incorporato nel titolo è una prescrizione breve e matura al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di emissione. Quando, invece, una volta prescritto il credito incorporato nel vaglia cambiario, il versamento della somma originariamente portata dal titolo non venga richiesto dal beneficiario del titolo medesimo, ma da colui che, a suo tempo, ha richiesto l'emissione del titolo, provvedendo a costituire presso l'ufficio postale la corrispondente provvista, allora il termine di prescrizione nei confronti del richiedente l'emissione del titolo incorporante il diritto di credito, ormai prescritto, deve essere correttamente individuato nell'ordinario termine decennale. Infatti, una tale istanza deve essere qualificata non tanto alla stregua ...