Vaglia postale non trasferibile – Si può incassare l’importo facciale del titolo anche dopo l’intervenuta prescrizione del diritto di credito?


Prescrizione vaglia postali, selezione - prescrizione vaglia postali





Avrei un vaglia non trasferibile della posta scaduto da più di 10 anni emesso da mio padre a nome mio, quindi io beneficiario: è stato emesso 30 ottobre 2009: posso in qualche modo recuperarne l’importo?

Ai sensi dell’art. 6 DPR 144/2001, il credito incorporato nel vaglia postale si prescrive il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di emissione. Nel caso di specie, essendo il titolo stato emesso il 30 ottobre 2009, il diritto del beneficiario a riscuotere la relativa somma è caduto in prescrizione il 31 dicembre 2011. Lo stesso articolo testé citato aggiunge anche che ai vaglia postali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni applicabili all’assegno circolare.

Ora, sappiamo che il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilità, può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all’emittente.

L’arbitro Bancario Finanziario (ABF), con la decisione 19323/2019, ha tuttavia stabilito che l’onere della restituzione del titolo da parte del richiedente, espressamente richiesta dall’articolo 49, comma 9, del decreto legislativo 231/2007 per ottenere il rimborso della provvista, non sussiste dopo il decorso del termine di prescrizione del credito incorporato nel titolo.

Tanto premesso, possiamo dire che si può recuperare la somma, anche senza restituzione del titolo. Tuttavia deve essere necessariamente su padre a proporre l’istanza e ad incassare il valore facciale del vaglia.

30 Settembre 2020 · Simonetta Folliero


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