Proprietaria villino

Siamo decisamente off topic signora, comunque provo a risponderl: l'’azioni che lei dovrà fare è quella di danno temuto (1172 c.












Sono proprietaria di un villino diviso in due unità immobiliari, di cui l’altra metà è proprietaria un’altra ditta.

Sulla strada di accesso alla villa in comunione di entrambi i proprietari si eleva una palma ad alto fusto che oltrepassa i 15 metri d’altezza e costituisce pericolo per gli edifici cicrostanti.

Siccome la mia vicina non è d’accordo sul taglio, vorrei sapere qual’è il giudice competente per instaurare un giudizio.

Siamo decisamente off topic signora, comunque provo a risponderl: l’’azioni che lei dovrà fare è quella di danno temuto (1172 c.c.) è esperibile in via preventiva al fine di scongiurare la possibilità di un danno. E’ esperibili dal proprietario, dal titolare di un diritto reale di godimento e dal possessore.

Il procedimenti si articola in due fasi: una prima fase cautelare ed urgente, finalizzata a consentire al giudice di adottare i provvedimenti necessari a scongiurare il pericolo di danno; ed una seconda fase, consistente in un normale giudizio di merito, finalizzato ad accertare il fondamento della pretesa.

La denunzia di danno temuto può essere fatta ogni qualvolta si ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l’oggetto del proprio diritto o possesso; l’azione si riferisce quindi al pericolo proveniente da un qualche cosa di già esistente, come per esempio un edificio che minacci di crollare. L’azione non è viceversa ovviamente esperibile nel caso in cui il pericolo sia rappresentato da una persona.

In termini del tutto generali è possibile asserire che l’azione di danno temuto presuppone un non facere, vale a dire l’inosservanza dell’obbligo di rimuovere un pericolo.

Anche in questo caso l’azione presuppone l’illiceità del comportamento in questione, non viceversa il dolo o la colpa del convenuto. In ogni caso è però richiesto che il pericolo interessi direttamente il denunciante e non solo in modo generico i terzi.

Anche in questo caso l’autorità giudiziaria può disporre le necessarie misure cautelari, per ovviare al pericolo, come per esempio l’abbattimento o il transennamento dell’edificio pericolante (art. 1172 c.c.).

La competenza è quella territoriale del Tribunale nel cui circondario ha sede il danno temuto di cui si chiede la rimozione

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30 Settembre 2011 · Carla Benvenuto