DOMANDA
Ho già un pignoramento su uno stipendio di 450 euro, ora però mi è giunto un altro atto, presumo un altro pignoramento, devo ritirare l’atto in giacenza in comune ma sono sicura perché è sempre lo stesso procedimento, lo stipendio è sempre 450 euro: possono pignorare un altro quinto, visto che il debito è sempre della stessa natura?
RISPOSTA
Sarebbe stato, forse, meglio ritirare l’atto in giacenza presso l’albo pretorio prima di porre il quesito.
La precedente domanda è stata cancellata perchè, colpa nostra, non siamo stati capaci di capire il testo del quesito.
Ebbene sì, in caso di pignoramento dello stipendio presso il datore di lavoro, se il credito insoddisfatto azionato è della stessa natura di quello per cui attualmente viene applicata la trattenuta stipendiale, l’applicazione di quest’ultima verrà differita quando il primo creditore sarà stato completamente rimborsato.
Se invece, il pignoramento è del conto corrente cointestato dal debitore inadempiente, il creditore procedente potrà prelevare la metà del saldo disponibile fino a soddisfazione del credito azionato.
13 Luglio 2024 - Simone di Saintjust