DOMANDA
Mio padre è morto nel 2015 ed ha lasciato alcuni debiti erariali: io ero residente in un’altra casa e, attualmente, a mia madre è stata pignorata della pensione quale erede. Vorrei dare corso alla rinuncia dell’eredità di mio padre, ma non ho capito bene come devo comportarmi con mio figlio che ora ha 10 anni. Dal momento della mia rinuncia, quanti anni di tempo ha a disposizione mio figlio per rinunciare all’eredità di mio padre che passerebbe a lui dopo la mia rinuncia? Deve essere contestuale alla mia oppure posso attendere la sua maggiore età?
RISPOSTA
Il figlio del chiamato rinunciante può, a sua volta, rinunciare all’eredità se i genitori affidatari del minore procedono in tal senso, in accordo con il giudice tutelare del competente Tribunale. Non esiste un termine per la rinuncia espressa dai procuratori del minore. L’omessa rinuncia per il chiamato all’eredità minorenne, sospende i termini di prescrizione dei crediti vantati nei confronti del de cuius.
Premesso che la normativa vigente non consente al minore, neppure col consenso dei genitori e del giudice tutelare, di accettare l’eredità in modo pure e semplice, e neppure potrebbe essere contestata al minore (almeno fino al compimento dei diciotto anni) l’accettazione tacita, qualora i genitori risultassero inerti alla possibilità di rinunciare per procura o alla redazione dell’inventario, nessuna azione esecutiva potrebbe essere avviata dai creditori del defunto nei confronti del minore.
Al compimento dei 18 anni, qualora i procuratori (i genitori del minore in accordo con il giudice tutelare) non avessero rinunciato per suo conto all’eredità o non avessero presentato l’inventario dei beni del defunto lasciati in eredità (debiti conosciuti compresi), il minore ha un anno di tempo per redigerlo ed acquistare il titolo di erede con beneficio di inventario. Solo qualora l’inventario non venisse completato entro il termine annuale, il minore, diventato ormai maggiorenne, verrebbe considerato erede puro e semplice d assoggettato ad eventuali rivendicazioni dei creditori del defunto.
Quindi, la normativa vigente predispone adeguate tutele per il minore chiamato, per rappresentazione (cioè in seguito alla rinuncia o alla premorienza di uno dei suoi genitori) all’eredità di un ascendente.
8 Ottobre 2024 - Giorgio Martini