Per dual quality parliamo di un fenomeno di cui si sente spesso parlare, ma in realtà se ne sa ben poco: recependo la Direttiva UE 2019/2161, “Direttiva Omnibus”, sulle vendite e il commercio elettronico, il Codice del consumo ha introdotto importanti novità a protezione degli utenti, anche legate proprio al dual quality.
Con dual quality, si intende la proposta di prodotti con uguale marca e packaging, tanto da sembrare assolutamente identici, ma di diversa qualità.
In particolare, si parla di dual quality riferendosi alla promozione di un bene in uno Stato membro dell’UE come identico a un bene commercializzato in altri Stati membri, seppur abbia composizione e/o caratteristiche significativamente diverse.
Va da sé che la pratica commerciale si configura come sleale, a meno che la differenza non sia giustificata da fattori legittimi e oggettivi.
Un caso particolare riguarda il dual quality alimentare.
Pensiamo ad alimenti che vengono spacciati uguali ad altri, ma che magari hanno una quantità di pesce o carne inferiori o nei quali vengono utilizzati edulcoranti artificiali rispetto ai naturali.
Riconoscere una pratica scorretta in questo settore non è però semplice.
I gruppi alimentari, infatti, non sono obbligati a proporre prodotti identici al 100% nei differenti mercati europei.
Ci sono alcune variabili che devono essere considerate, come la disponibilità o la stagionalità delle materie prime o i gusti dei consumatori di uno specifico Paese.
Dunque, l’AGCM, autorità garante della concorrenza e del mercato, per considerare ingannevole e sanzionare la pratica del venditore, dovrà verificare analizzare caso per caso e verificare che l’annuncio, l’etichetta o altri elementi, inducano il consumatore ad assumere una decisione di acquisto che altrimenti non avrebbe preso.
La direttiva Omnibus prevede che il regime sanzionatorio venga modificato con l’aumento da 5 a 10 milioni di euro del massimo edittale delle sanzioni irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) in caso di pratica commerciale scorretta; la sanzione massima irrogabile unionale sarà pari al 4% del fatturato realizzato in Italia o negli Stati membri coinvolti per violazioni transfrontaliere o diffuse a livello; l’aumento a 10 milioni di euro della sanzione dall’AGCM per l’inottemperanza ai provvedimenti di urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti e degli impegni assunti.
24 Marzo 2023 · Andrea Ricciardi