L’articolo 12 bis della legge 898/1970 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) stabilisce che il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili (divorzio) del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno di mantenimento, ad una percentuale del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) percepito dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale é pari al quaranta per cento del Trattamento di Fine Rapporto totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro é coinciso con il matrimonio.
Tuttavia, il Trattamento di Fine Rapporto non costituisce reddito IRPEF percepito nell’anno di imposta precedente a quello in cui si presenta la dichiarazione fiscale, è sottoposto a tassazione separata e, come tutte le somme corrisposte una tantum al coniuge ritenuto più debole, non è voce detraibile o deducibile dall’imponibile IRPEF dichiarato con il modello 730 o PF (Persone Fisiche).
15 Novembre 2022 · Giorgio Valli