Trasferire il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) pregresso nel fondo pensione non liquidato con il passaggio in quiescenza

Se il fondo pensione non è stato liquidato con il passaggio in quiescenza, è possibile continuare ad effettuare i versamenti (anche del TFR)


DOMANDA

Sono pensionata da 2 anni e divorziata, in passato ho aderito a un fondo pensione: vorrei sapere se oggi mi è possibile in qualche modo trasferire anche il tfr già liquidato nel fondo pensione per avere maggiori tutele. Grazie


RISPOSTA

Generalmente il fondo pensione, a cui si aderisce in qualità di dipendenti lavoratori, consente con il passaggio in quiescenza:

la liquidazione dell’intero capitale maturato se l’importo è inferiore ad una determinata soglia fissata contrattualmente;
la liquidazione di almeno metà dell’importo maturato, qualora superiore alla soglia fissata con la sottoscrizione del contratto di adesione, mentre il capitale residuo viene convertito in rendita decennale pura e semplice, rendita decennale con possibilità di designare uno o più beneficiari della rendita in caso di decesso prima dei dieci anni (rendita certa), rendita vitalizia reversibile e rendita vitalizia pura e semplice senza reversibilità;
mantenere attivo il fondo pensione con possibilità di versare contributi periodici dopo il passaggio in quiescenza (fruendo di vantaggi fiscali rilevanti sui versamenti effettuati, che risulteranno addirittura deducibili fino ad una prefissata soglia annuale) compreso il versamento del TFR pregresso, finalmente liquidato dall’azienda: naturalmente, la liquidazione potrà, in questo caso, essere richiesta in ogni momento dall’aderente il quale, potrà anche designare i beneficiari dell’intero importo maturato in caso di premorienza senza la liquidazione del fondo pensione sottoscritto.

In conclusione, se lei non ha ancora presentato istanza per la liquidazione del fondo pensione a cui ha aderito, potrà continuare a versare contributi ed anche il Trattamento di Fine Rapporto, con versamenti annuali che massimizzano il vantaggio fiscale, oppure in un’unica soluzione.



3 Novembre 2022 - Tullio Solinas


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