Dichiarazione di successione, comunione ereditaria e divisione ereditaria


L'articolo 43 del Dlgs 346/1990 dispone che nelle successioni testamentarie l'imposta si applica in base alle disposizioni contenute nel testamento





Con testamento olografo mio suocero ha lasciato ai miei figli, in qualità di eredi del loro papà premorto, due immobili fatiscenti e pericolanti: senza essere stati minimante informati il notaio ha provveduto, per conto della coerede, alla denuncia di successione indicando i nipoti quali eredi e non già chiamati all’eredità e sbagliando anche le quote di possesso.

Pertanto ora i nipoti si trovano proprietari di immobili, con tutte le conseguenze fiscali e al momento non sono ancora in grado di decidere se accettare l’eredità e quindi impugnare il testamento per lesione della legittima o rinunciare all’eredità, in quanto la nonna e la zia hanno provveduto a prelevare quanto vi era depositato sul conto intestato al de cuius.

Vorrei sapere se l’inserimento nella denuncia dei redditi degli immobili ereditati comporta automanticamente accettazione dell’eredità e nel caso in cui non li denunciassero come potranno difendersi da un eventuale accertamento fiscale. L’Agenzia delle Entrate ci dice che la denuncia di successione può essere corretta solo da chi l’ha depositata. E’ esatta questa affermazione?

L’articolo 43 del Dlgs 346/1990 dispone che nelle successioni testamentarie l’imposta si applica in base alle disposizioni contenute nel testamento, anche se impugnate giudizialmente.

Pertanto, in presenza di un testamento l’Agenzia delle Entrate liquida la imposte dovute dagli eredi in base al contenuto del testamento: è bene ricordare che, fino alla cosiddetta divisione testamentaria i beni lasciati dal de cuius fanno parte della comunione ereditaria nel senso che gli eredi, quali essi siano, sono chiamati a risponderne solidalmente.

Secondo l’articolo 1292 del codice civile, infatti, l’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri. In altre parole, la ripartizione dell’imposta dovuta è rimandata agli accordi (interni) fra gli eredi.

Aggiungiamo, inoltre, che un bene X diviene di proprietà, a tutti gli effetti, dell’erede Y solo dopo la divisione ereditaria (da non confondere con la dichiarazione di successione che ha valenza ai soli fini fiscali). Per addivenire alla divisione ereditaria l’erede X deve formalmente accettare l’eredità, magari, in qualità di erede può chiedere al tribunale una eventuale riduzione della quota spettante agli altri coeredi qualora il testamento olografo abbia violato la normativa vigente in termini di successione. A seguito della sentenza, la divisione ereditaria verrà perfezionata ed i diritti dell’erede X sull’immobile Y (e/o eventualmente sui beni che il giudice ha stabilito debbano essere assegnati ad X) saranno trascritti nei Pubblici Registri Immobiliari e potranno essere esternati da X nella dichiarazione dei redditi, nella DSU/ISEE, o venduti a terzi e la comunione ereditaria sarà sciolta. Fino alla divisione ereditaria i beni lasciati in eredità dal defunto faranno parte della comunione ereditaria e le tasse e le imposte graveranno, in maniera solidale, sugli eredi, mentre i proventi di una eventuale alienazione saranno ripartite fra i comunisti in base alle effettive quote di possesso (non le quote di possesso eventualmente ed erroneamente indicate nella dichiarazione di successione).

Naturalmente il chiamato all’eredità X potrà anche scegliere di presentare al Tribunale territorialmente competente (quello nella cui giurisdizione si trova il luogo del decesso) dichiarazione di rinuncia all’eredità (uscendo di scena) o dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario.

La dichiarazione di successione presentata dal coerede Z può essere formalmente modificata esclusivamente da Z, ma, in caso di testamento olografo, ha poca importanza, sia perché le imposte dovute verranno liquidate in base alle disposizioni testamentarie, sia perché saranno addebitate solidalmente agli eredi, sia perché quelli designati come eredi potrebbero, nel frattempo rinunciare all’eredità ed uscire di scena.

Il chiamato all’eredità ha dieci anni di tempo per scegliere se rinunciare, accettare o accettare con beneficio di inventario: tuttavia, allo scopo di chiarire nel minor tempo possibile le posizioni dei chiamati in causa ed addivenire in tempi rapidi alla divisione ereditaria con lo scioglimento della comunione ereditaria, l’articolo 481 del codice civile consente a chi ne abbia interesse (di solito gli altri coeredi) di chiedere che l’autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accettare o rinunziare all’eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare (rinuncia implicita).

Letto il quesito e tenuto conto della complessità della situazione, anche in relazione alle prevedibili azioni legali che, sembra, dovranno essere esperite, il suggerimento è quello di affidarsi ad un notaio e ad un avvocato esperti in problematiche successorie.

15 Febbraio 2024 · Giorgio Martini


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