La legge consente di inserire disposizioni non patrimoniali nel testamento, limitandole, tuttavia, a fattispecie ben precise, come ad esempio il riconoscimento di figlio naturale, la designazione di un tutore per il figlio minore o interdetto, la nomina di uno o più esecutori testamentari (articolo 700 e 703 del codice civile), le disposizioni concernenti il funerale la sepoltura, la cremazione.
Per lo scopo che lei si prefigge dovrebbe nominare un curatore di fiducia (il curatore nominato unilateralmente potrebbe anche non accettare l’incarico), accordarsi previamente con lui per i costi della curatela e mettergli a disposizione la liquidità per adempiere alle disposizioni testamentarie.
Oppure, lei dovrebbe creare un Trust fiduciario e impartire le disposizioni di emissione di assegni (anche non circolari) al gestore. Il servizio, oltre alla costituzione del Trust, avrebbe comunque un costo rilevante che potrebbe risultare anche paragonabile al debito della vedova.
Quello che è certo che la banca non è tenuta a eseguire, per di più gratuitamente, le indicazioni testamentarie di un semplice intestatario del conto corrente.
Qualora pensasse, come ripiego, di poter emettere gli assegni circolari in anticipo, deve sapere che un assegno circolare scade dopo tre anni dalla sua emissione: inoltre, fino al 31 dicembre 2021, il beneficiario senza conto corrente intestato, potrà ritirare in contanti, al massimo 1.999,99 mentre dal primo gennaio 2022 l’importo scende a 999,99 euro. Quindi l’importo facciale degli assegni circolari emessi dovrebbe tener conto di tale variazione.
Infine, se la vedova, come spesso accade, disporrà di una pensione INPS di reversibilità, è inevitabile che questa possa essere pignorata, a meno che la vedova non rinunci all’eredità (la rinuncia all’eredità non preclude la fruizione della pensione di reversibilità).
31 Maggio 2021 · Giorgio Martini