DOMANDA
Facendo seguito ad una problematica illustrata in precedenza: seguito un contenzioso con un terzi dal 2011 che chiede l’acquisizione di un terreno non dovuta, poiché il terzi interessato (germano) è deceduto prima della stipula, altro terzi ha sottoscritto un contratto per l’acquisizione del terreno. Tale contenzioso è ancora in corso pel ricorso in appello. Nel frattempo nel 2020 il terzo del contratto ha attivato una diffida e messa in mora nei miei confronti affermando che ha anticipato delle somme al legale per il contenzioso in atto; e che pertanto tali somme vanno detratte dal prezzo del terreno. Da premettere che il vantato credito della somma complessiva dei versamenti non ha riscontri con nessuna ricevuta, quindi sulla parola. Nel 2012 ha effettuato a favore del una sottoscritto una ricarica PostePay, di modica somma, per eliminare una pendenza amministrativa sul terreno (consorzio di bonifica) e detta ricarica è anch’essa posta in messa in mora. Tutte le somme citate, nella diffida è fatto riferimento che andranno scalate dal prezzo del terreno. I quesiti che vorrei porre sono essenzialmente questi: La somma non provata con ricevute può avere un termine per poterla richiedere (5/10 anni)? lo stesso per la ricarica PostePay? Inoltre, datosi che la ricarica è l’unica con ricevuta potrei già restituirla?
RISPOSTA
Affinché la somma pretesa e non suffragata da adeguata documentazione di riscontro sia riconosciuta come dovuta dal diffidato, il diffidante deve rivolgersi al giudice ed affrontare un procedimento giudiziale ordinario con escussione di testimoni a favore ed esibizione di documentazione probante. Il giudice deve essere adito entro dieci anni dalla data di notifica della diffida. Parimenti, la sentenza esecutiva, con accertamento eventuale della debenza (dei soldi, cioè, che il diffidato deve al diffidante) deve essere utilizzata per l’avvio delle azioni di riscossione coattiva entro dieci anni dalla data di esecutività della sentenza.
Se è d’accordo con la risoluzione del contratto (a suo tempo concluso verbalmente) ed intende adempiere, nei limiti del possibile, alla diffida che le è stata notificata, dimostrando correttezza e buona volontà, potrebbe intanto provvedere a rimborsare il versamento PostePay fatto a suo favore dal diffidante, tenendo conto, tuttavia, che questa restituzione potrebbe anche essere utilizzata dal diffidante come prova di acquiescenze del diffidato alle tesi contenute nella diffida ad adempiere.
In altre parole, la situazione andrebbe attentamente esaminata con il supporto di un suo legale di fiducia.
4 Aprile 2021 - Rosaria Proietti
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