Termini di notifica del verbale di multa in caso di contestazione differita e mancato aggiornamento al PRA delle informazioni relative al proprietario del veicolo a bordo del quale è stata commessa l’infrazione al codice della strada

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Secondo voi, se la polizia locale invia il verbale al vecchio indirizzo del noleggio auto (cambiato da 4 anni e comunicato per tempo), e poi lo invia di nuovo a quello giusto oltre i 90 giorni, la notifica e’ da considerarsi oltre i termini o dispongono di altri 90 giorni?

Non vorrei che comunque faccia fede la somma delle varie scadenze, cioe’ 210 giorni, oltre al differimento tra violazione e accertamento.

La Corte di cassazione, con la sentenza 24720/2018, ha stabilito che se il proprietario del veicolo ha provveduto a far ritualmente annotare la variazione della propria residenza (con l’indicazione dei dati relativi ai veicoli di appartenenza) soltanto negli atti dello stato civile e non anche nel Pubblico Registro Automobilistico, ciò non modifica i termini utili per la notifica del verbale.

Pertanto, in caso di contestazione differita (quando cioè l’autore dell’infrazione non può essere immediatamente identificato) il termine di decadenza per la notifica del verbale resta quello di 90 giorni decorrente dalla data di accertamento dell’infrazione, così come fissato dall’articolo 201, comma 1 del codice della strada.

Ciò, naturalmente, vale solo per le persone fisiche (che sono censite all’anagrafe dello stato civile) e non per quelle giuridiche (nella fattispecie la società di noleggio): per cui, in caso di contestazione differita, se la variazione di sede sociale non è stata annotata al Pubblico Registro automobilistico, ed ivi risulta da una visura, il termine utile di 90 giorni per la notifica del verbale alla società di noleggio, proprietaria del veicolo e coobbligata con il trasgressore (non identificato), decorre dalla data in cui la pubblica amministrazione è messa in grado di provvedere alla sua identificazione (ad esempio, tramite visura al registro delle imprese).

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19 Ottobre 2019 · Giuseppe Pennuto

Non capisco perchè la sentenza della cassazione citata valga solo per le persone fisiche: Secondo me dovrebbe valere anche per le società tanto più quando il cambio di sede è stato fatto quattro anni prima. Allora a questo punto la polizia locale ha tempo all’infinito Per poter venire in possesso del nuovo indirizzo. Questo non mi pare giusto, e mi pare una lesione del diritto di chi riceve una notifica di averla in tempo breve, obiettivo credo a cui tenda la legge per tutelare i diritti dell’utente.

Mi sembra invece che le amministrazioni, oberate ormai dal carico di multe da inoltrare, viste le trappole di cui le città sono piene, cerchino surrettiziamente di usare ogni mezzo per giustificare Il ritardo della notifica, vedi l’equiparazione della data di accertamento a quella della violazione, nonostante i richiami del ministero.

Non parliamo poi dei ricorsi, ormai impraticabili, visti i costi, i raddoppi, i controricorsi al tribunale delle amministrazioni, e la necessità di essere Presenti all’udienza. Queste sanzioni sono tutte tasse mascherate. Andare in giro in macchina oggi è impossibile. Credo che la venderò.

Le sue considerazioni sono pienamente condivisibili: ci mancherebbe: tuttavia, la pronuncia della Corte di cassazione, testé citata, non è tecnicamente applicabile alle imprese semplicemente perché le imprese non vengono censite nelle anagrafi comunali dello stato civile.

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20 Ottobre 2019 · Roberto Petrella

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