La Centrale Rischi privata CRIF e quella pubblica CR della Banca d’Italia

Differenza fra le regole di segnalazione e i tempi di permanenza dei dati negativi fra CRIF e Centrale Rischi (CR) della Banca d'Italia


DOMANDA

Una carta di credito a saldo non pagata nel 2015 e’ stata prima segnalata in crif con codice b per diversi mesi poi con codice v come rinunciata dal cliente (azione non effettuata da parte mia) l’importo ha generato saldo in negativo sul conto corrente (che non è stato chiuso nonostante la raccomandata di chiusura conto inviata dalla banca il 01/12/2015) Risultato che il dato in CRIF è variato dal prodotto carta (contratto chiuso il 31/12/2015) in PRESENZA EVENTI RILEVANTI con segnalazione sofferenza. a dicembre del 2022 è stato effettuato saldo e stralcio ma da visura CRIF il dato è rimasto aggiornato a novembre 2022 nonostante la chiusura a saldo e stralcio e messa a perdita del residuo con rinuncia della differenza. né appare la voce pagamenti regolari né la dicitura u ritorno in bonis


RISPOSTA

Probabilmente non abbiamo ben compreso la situazione: la segnalazione nella Centrale Rischi di Intermediazione finanziaria (CRIF) è stata effettuata con codice B (Blocco della carta di credito) e poi con codice V (rinuncia Volontaria del cliente alla carta). La rinuncia si intende come Volontaria nel momento in cui l’intestatario della carta di credito non rispetta (volontariamente) gli obblighi contrattuali di rimborso previsti dal contratto stipulato e a seguito degli inadempimenti il contratto stesso viene chiuso, come, infatti, accaduto il 31 dicembre 2015. Ora, se il contratto di carta di credito è stato chiuso, unilateralmente, il 31 dicembre 2015 i dati negativi presenti nella CRIF sarebbero stati oscurati a partire del 31 dicembre 2018 (tre anni dalla chiusura del rapporto di credito).
Quando invece si parla di appostazione a sofferenza, ci si riferisce alla Centrale Rischi (CR) della Banca d’Italia, che è cosa diversa dalla CRIF. Qui la situazione di sofferenza del credito viene valutata unilateralmente dal creditore e per crediti in sofferenza di importo maggiore di 250 euro la segnalazione viene perpetuata ogni mese fino alla cessione del credito a terzi, oppure fino al rimborso del credito insoddisfatto da parte del debitore inadempiente.
Ammesso che a novembre 2022 sia intervenuto un accordo a saldo stralcio fra creditore e debitore, con rinuncia del residuo (differenza fra debito nominale e quello effettivamente rimborsato con accordo transattivo a saldo stralcio) da parte del creditore, la segnalazione non viene più rinnovata: nella Centrale Rischi rimane la “fotografia” dell’ultima segnalazione effettuata a novembre 2022 ed il dato verrà automaticamente oscurato nel novembre 2025 (tre anni dopo).
Peraltro, nemmeno si può pretendere che la posizione debitoria, chiusa dopo anni dalla data in cui si è verificata la debenza e per di più con un accordo transattivo a saldo stralcio, venga aggiornata e classificata come chiusa con pagamenti regolari e con il codice U (risanamento della posizione debitoria) che è un codice di classificazione relativo alla Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria (CRIF) e non alla Centrale Rischi (CR) pubblica della Banca d’Italia.
Ricordiamo che una posizione debitoria può essere contemporaneamente segnalata in un SIC (Sistema di Informazione Creditizia) privato, se il creditore aderisce (volontariamente) a quel SIC, ma obbligatoriamente il credito insoddisfatto e classificato in sofferenza, deve essere censito presso la CR della Banca d’Italia che è una Centrale Rischi pubblica alle cui regole tutti gli intermediari (banche e finanziarie) devono sottostare.


16 Gennaio 2023 - Ornella De Bellis

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