DOMANDA
Il 7 luglio dello scorso anno ho cessato ditta individuale per cercare di far trascorrere un anno senza subire istanze di fallimento da parte di creditori. Oggi siamo ormai a fine febbraio, nessuno ha ancora fatto istanze, nemmeno di pignoramento, né ingiunzioni di pagamento ufficiali. Quanto tempo ci vuole per un creditore per ottenere sentenza di fallimento? Se un creditore domani si sveglia e aggredisce le procedure quando potrebbe avere sentenza effettiva dal giudice?
RISPOSTA
Soggetto fallibile è l’imprenditore che non in grado di dimostrare di possedere congiuntamente, durante gli anni in cui ha esercitato l’attività, i requisiti seguenti:
aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
Il fallimento e’ dichiarato su ricorso del debitore o di uno o piu’ creditori: gli imprenditori possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l’insolvenza si e’ manifestata anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo.
La durata delle procedure fallimentari varia in ragione della loro complessità e può protrarsi fino sette anni (termine massimo fissato dalle pronunce della Corte Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali).
La Suprema Corte (sentenza 10233/15) ha ribadito che la durata ragionevole delle procedure fallimentari può essere stimata in cinque anni per quelle di media complessità.
La complessità (e dunque la durata) della procedura può dipendere da vari fattori quali la presenza di un numero particolarmente elevato dei creditori, di una particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare (partecipazioni societarie, beni indivisi, ecc), da numerose ammissioni al passivo, dalla proposizione e definizione di un’opposizione allo stato passivo, dalla formulazione di domande di concordato, poi revocate e dall’intervento del curatore in un procedimento esecutivo immobiliare.
24 Febbraio 2021 - Tullio Solinas
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