Tempi di prescrizione bollo auto – Procedura di riscossione coattiva della Tassa Automobilistica adottata dalla Regione Lombardia

Bollo auto (tassa automobilistica) prescrizione e decadenza












Stai visualizzando 3 post - dal 1 a 3 (di 3 totali)

Ho ricevuto a fine Marzo 2019 una cartella inerente 3 bolli non pagati anni 2010 e 2011 (2 auto), mi sono stati inviati gli avvisi di accertamento nell’aprile e dicembre 2013. Da allora più ricevuto nulla sino al ricevimento della cartella che riporta l’iscrizione al ruolo nell’aprile 2016. Ho pensato che i bolli siano ormai prescritti e sia intervenuta anche la decadenza (2 anni dal ruolo senza notifica) invece sto leggendo su alcuni forum che in Lombardia le cose sono diverse: la prescrizione diventa 5 anni dall’avviso di accertamento definitivo e sempre 5 anni per la decadenza della cartella non notificata dall’iscrizione a ruolo? Mi potete dare conferma di tutto ciò?

Non si tratta di una questione relativa alla Regione Lombardia, ma forse di un problema di ambiguità della terminologia utilizzata: la Pubblica Amministrazione ha tre anni di tempo per notificare all’obbligato il pagamento della tassa automobilistica (o bollo auto). E su questo non ci piove: solo la Regione Piemonte ha illegittimamente prolungato la prescrizione a cinque anni.

Infatti, per la tassa automobilistica il termine di prescrizione è di 3 anni a partire dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata. Quindi ad esempio, i termini per richiedere il bollo auto per il 2010, decorrono dal 1 gennaio 2011, e fino al 31 dicembre 2014; per il 2011, decorrono dal 1 gennaio 2012, e fino al 31 dicembre 2015. Dopo questo periodo, la pretesa tributaria si è estinta e non potrà più essere richiesta (articolo 5, commi 39 e 40, decreto legge 953/1982). Si tratta, più che altro di un termine di decadenza).

Pertanto, la richiesta le è pervenuta (nel 2013) termini, non sotto forma di cartella esattoriale, bensì nella vesta di ordinanza ingiunzione (regio decreto 639/1910) .

Essendo stata notificata una ordinanza ingiunzione (quella che lei impropriamente identifica come avviso di accertamento) prima dello spirare del termine triennale di prescrizione del diritto della Pubblica Amministrazione di esigere il pagamento della tassa, in base a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 23397/2016, entra in gioco, in assenza di una norma esplicita, l’articolo 2948 (comma 4) del codice civile, secondo il quale si prescrive in cinque anni tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.

Quindi, a partire dal 60.mo giorno successivo alla notifica dell’ordinanza ingiunzione rimasta inadempiuta, la Regione Lombardia, le ha notificato nell’aprile 2016 un sollecito di pagamento (interrompendo termini di prescrizione quinquennale, che ricominciano a decorrere), reiterato a fine marzo 2019.

La confusione nasce probabilmente dal fatto che la Regione Lombardia non si avvale della procedura di riscossione coattiva prevista dal DPR 602/1973 (cartella di pagamento) ma dell’ordinanza di ingiunzione (o ingiunzione fiscale) di cui al regio decreto 639/1910. E, le i solleciti di pagamento, seguenti alla notifica dell’ordinanza ingiunzione, non sono cartelle esattoriali.

La procedura di riscossione coattiva del bollo auto, adottata dalla Regione Lombardia è descritta qui.

[ ... visualizza i correlati » ]

STOPPISH

9 Maggio 2019 · Paolo Rastelli

Vi scrivo per capire meglio in che modo va calcolata la prescrizione con riferimento all’art. 2948 comma 4 del codice civile per il mancato pagamento del bollo auto della Regione Lombardia dell’anno 2010. Nel caso fosse stata inviata dalla Regione Lombardia in data 13 Novembre 2013 una ordinanza di ingiunzione (non ricevuta ma risultante dalla relata di notifica) e poi più nulla fino all’invio dall’Agenzia Entrate Riscossione (ricevuta in data 29 Marzo 2019) di una cartella di pagamento con tanto n.di ruolo,etc., come dovrei effettuare il calcolo per capire se è prescritta? Dovrei partire a calcolare i 5 anni dai 60.mo giorno dopo la data di invio (o +10 gg. dopo per la mancata ricezione) passando quindi all’anno 2014 e quindi considerare l’inizio della prescrizione dall’anno successivo (2015) con termine entro il 31 Dicembre 2019 o invece partire con il calcolo dal 13 Novembre 2013 calcolando 60 gg. + 5 anni e quindi con termine entro il 13 gennaio 2019? Eventualmente è possibile/obbligatorio il reclamo/mediazione in questo caso? tra l’altro non capisco come mai nella cartella ricevuta recentemente, riguardo l’invio della Regione 2013 si fa riferimento ad un “accertamento n…” e non di ingiunzione?

In base a quanto lei riporta c’è un avviso di accertamento notificato il 13 novembre 2013: in mancanza di pagamento della tassa, a partire dal 13 gennaio 2014, è accertato l’inadempimento. La Regione Lombardia ha tempo cinque anni, da tale data (accertamento dell’inadempimento) per rinnovare la richiesta. I cinque anni scadono il 13 gennaio 2019. Lei asserisce di aver ricevuto la cartella esattoria solo il 29 marzo 2019, ma deve verificare quando la cartella esattoriale è stata affidata a Poste Italiane per la spedizione. E’ quella la data che deve essere considerata per verificare il rispetto dei termini di prescrizione. Se la data di affidamento a Poste Italiane, della cartella esattoriale emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione, è antecedente al 13 gennaio 2019, la Pubblica Amministrazione non ha perso il diritto alla riscossione coattiva del credito portato dalla cartella esattoriale.

[ ... visualizza i correlati » ]

STOPPISH

15 Maggio 2019 · Paolo Rastelli

Stai visualizzando 3 post - dal 1 a 3 (di 3 totali)