Tassazione della quota di compenso dovuto dal lavoratore all’Arbitro chiamato a conciliare in un contenzioso con il datore di lavoro

La trattenuta deve essere coerente al caso in cui il lavoratore avesse direttamente pagato l'arbitro attingendo dalla propria busta paga netta












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Sono socio di una piccola società, abbiamo dovuto pagare un arbitro per una procedura di arbitrato e a procedimento concluso hanno stabilito che la somma poteva essere versata interamente dal datore (cioè noi), con diritto di rivalsa nei confronti del lavoratore per la sua parte: quindi abbiamo pagato interamente l’arbitro, e ora dovremmo procedere a trattenere la parte dovuta dal lavoratore, direttamente in busta paga: l’arbitro, infatti, ha detto che c’era questa possibilità, cioè che pagasse tutto il datore e poi recuperasse la somma direttamente con trattenuta dallo stipendio. Ma dal punto di vista fiscale come va impostata questa “voce”? Deve essere tassata in qualche modo, o è esente?

E’ sufficiente immaginare che fosse stato possibile, per il lavoratore dipendente, pagare direttamente l’arbitro di tasca propria attingendo dalla retribuzione percepita: egli avrebbe pagato la parte a proprio carico dell’onorario spettante per l’Arbitro con un importo dello stipendio netto che indichiamo con X. Quindi, X è l’onere di propria competenza che il lavoratore deve versare all’Arbitro.

Dunque, il datore di lavoro deve trattenere un importo lordo L tale che – al netto degli oneri fiscali O, contributivi e previdenziali C, nonché assicurativi A – esso risulti pari ad X.

Detto S lo stipendio lordo effettivo spettante al lavoratore, nel mese in cui sarà effettuata la trattenuta da versare all’Arbitro, il suo stipendio lordo effettivo, ammonterà a S-L e su S-L andranno calcolati e detratti gli oneri di legge che il datore di lavoro è tenuto a versare all’Agenzia delle Entrate, all’INPS ed all’INAIL, in aggiunta a quelli O, C e A già calcolati sull’importo L.

Inutile aggiungere che, quanto meno, sull’importo complessivamente versato dal sostituto d’imposta all’Arbitro (parte di competenza del datore di lavoro e quota di competenza del lavoratore) va applicata la ritenuta d’acconto.

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5 Giugno 2024 · Giorgio Valli

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