Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani – TIA anno 2012





Un tributo locale si estingue dopo il 31/12 del 5.o anno successivo a quello di scadenza del tributo, in assenza di atti interruttivi della prescrizione





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Il 17/03/2023 mi è arrivata una raccomandata del mio comune con all’interno il bollettino di pagamento per la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani anno 2012, nel documento segue che nel 28/02/2018 avrei dovuto pagare al comune l’importo richiesto a titolo di tassa rifiuti solidi urbani – TIA relativa al periodo 2012 in esecuzione del provvedimento “Avviso di pagamento TIA” del 12/12/2017, ma io ne nel 2012 ne nel 2017 ne nel 2018 ho ricevuto tale pagamento da effettuare, ne nei vari pagamento rifiuti urbani dei vari anni ne con raccomandata di notifica, ho ricevuta questa notifica a mezzo raccomandata il 17/03/2023, ora chiedo ma tutto questo ha un senso? (oltre al fatto che l’ente esercente nel 2012 non esiste più per fallimento) non dovrebbe essere tutto caduto in prescrizione?
Cordiali Saluti

Che il concessionario locale, preposto alla riscossione coattiva dei tributi comunali sia, nel frattempo fallito, è irrilevante, dal momento che il creditore è il Comune in cui il debitore risiedeva nel 2012: il diritto di esigere il pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, Tarsu, poi TIA ed infine TARI, in quanto tributo locale, si prescrive, in assenza di atti interruttivi del decorso, dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui ne scadeva il primo pagamento. Per la TIA 2012, quindi, la prescrizione sarebbe intervenuta dopo il 31 dicembre 2017. Scriviamo sarebbe intervenuta in quanto l’Avviso di accertamento del 12 dicembre 2017 ha spostato la data oltre la quale il diritto del Comune creditore ad esigere il credito evaso sarebbe stato prescritto, al 31 12 2022. Ed ancora, l’ultimo avviso, notificato nel febbraio 2018, ha spostato ulteriormente al 31 dicembre 2023 il termine utile per poter esigere il pagamento della TIA 2012.

Ricordiamo che la notifica di un avviso di accertamento può perfezionarsi correttamente qualora alla consegna il destinatario risulti temporaneamente assente, non risultino presenti altri soggetti che la legge abilita a prendere in consegna un atto indirizzato al destinatario, l’avviso di inizio giacenza vada smarrito. Così, l’atto risulta correttamente notificato ma il destinatario, come nella fattispecie, non ne ha contezza.

A questo punto allora, per togliersi ogni dubbio, il destinatario degli avvisi di accertamento/pagamento immediatamente esecutivi può recarsi presso gli uffici comunali (o quelli del nuovo concessionario per l’esazione dei tributi locali) e chiedere, come è suo precipuo diritto, l’esibizione, in copia, degli attestati di avvenuta notifica degli avvisi del 12 dicembre 2017 e del 28 febbraio 2018.

Solo qualora il Comune non disponga di entrambi o uno solo di tali attestati, la recente richiesta di pagamento del 17 marzo 2023 potrà ritenersi prescritta. Nel qual caso entro il 17 maggio 2023 dovrà essere eccepita – con ricorso amministrativo in autotutela, o ricorso giudiziale alla CTP (Commissione Tributaria Provinciale) – l’intervenuta prescrizione del diritto del Comune ad esigere la TIA 2012.

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10 Aprile 2023 · Giorgio Valli

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