Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani – TIA anno 2012

Un tributo locale si estingue dopo il 31/12 del 5.o anno successivo a quello di scadenza del tributo, in assenza di atti interruttivi della prescrizione


DOMANDA

Il 17/03/2023 mi è arrivata una raccomandata del mio comune con all'interno il bollettino di pagamento per la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani anno 2012, nel documento segue che nel 28/02/2018 avrei dovuto pagare al comune l'importo richiesto a titolo di tassa rifiuti solidi urbani - TIA relativa al periodo 2012 in esecuzione del provvedimento Avviso di pagamento TIA del 12/12/2017, ma io ne nel 2012 ne nel 2017 ne nel 2018 ho ricevuto tale pagamento da effettuare, ne nei vari pagamento rifiuti urbani dei vari anni ne con raccomandata di notifica, ho ricevuta questa notifica a mezzo raccomandata il 17/03/2023, ora chiedo ma tutto questo ha un senso?


RISPOSTA

Che il concessionario locale, preposto alla riscossione coattiva dei tributi comunali sia, nel frattempo fallito, è irrilevante, dal momento che il creditore è il Comune in cui il debitore risiedeva nel 2012: il diritto di esigere il pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, Tarsu, poi TIA ed infine TARI, in quanto tributo locale, si prescrive dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui ne scadeva il pagamento.


10 Aprile 2023 - Giorgio Valli

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