Cartelle esattoriali e avvisi di accertamento notificati via posta per compiuta giacenza

Una cartella esattoriale o un avviso di accertamento o possono essere validamente notificati anche per compiuta giacenza presso l'ufficio postale.


DOMANDA

Mi è stata notificata il 23/03/2015 dal mio comune una cartella di pagamento TARSU relativa all’anno 2010 la quale non ho pagato, perchè in realtà non ho ricevuto il plico: casualmente mi sono accorto di una cartella di pagamento sul sito del Agenzia delle Entrate riscossione in attesa di notifica o via Pec o via Posta relativa alla suddetta TARSU del 2010 (pertanto non ancora notificata) la mia domanda è: posso invocare la prescrizione visto che sono trascorsi oltre i 5 anni dalla prima notifica valida da parte del comune?


RISPOSTA

Una cartella esattoriale o un avviso di accertamento o possono essere validamente notificati anche per compiuta giacenza presso l’ufficio postale.
Qualora il tentativo di consegna nelle mani del destinatario non vada a buon fine per temporanea irreperibilità sua e dei familiari conviventi abilitati a ritirare la comunicazione raccomandata, il postino è tenuto a lasciare un avviso di inizio giacenza (sotto l’uscio della porta di ingresso dell’appartamento in indirizzo, o nella cassetta condominiale se l’androne dell’edificio in cui risiede il destinatario ne è provvisto).
Per parlar chiari, il postino potrebbe anche non lasciare nulla: fatto sta che, decorsi dieci giorni dall’inizio di giacenza, la cartella esattoriale o l’avviso di accertamento si considera correttamente notificato.
Dunque, è probabile che l’avviso di accertamento TARSU del 2010, ritenuto in attesa di notifica, sia stato, invece, già notificato per compiuta giacenza. In ogni caso non potrà comunque fare più nulla.
Infatti, la cartella esattoriale notificata nel 2015 va in prescrizione nel 2025. Per eccepire l’omessa notifica dell’atto presupposto (l’avviso di accertamento del 2010) alla cartella esattoriale correttamente notificata nel 2015, avrebbe dovuto presentare ricorso (sempre ammesso che nel 2010 non sia intervenuta la notifica per compiuta giacenza dell’atto prodromico) entro 60 giorni a partire dal 23 marzo 2015.


9 Gennaio 2021 - Paolo Rastelli

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