Tari non pagata – Come funziona la riscossione coattiva?


Il Comune notificherà un avviso di accertamento in cui si esige l’importo evaso della tassa rifiuti (più interessi e sanzioni) relativo agli ultimi 5 anni





Non pago la tassa sui rifiuti al comune dal 2016, per difficoltà economiche, quindi da 4 anni per un totale di circa 1200 euro. Vorrei chiedervi come avviene la richiesta di tali somme. Sarà prima il comune e richiedermi il pagamento e solo dopo (nel caso io non pagassi) verrebbe mandato al recupero crediti?

Ma al recupero crediti privato come per le banche, oppure tramite Equitalia? In questo caso potrei rateizzare l’importo da pagare oppure Equitalia pignora subito conto o stipendio? O già il Comune potrebbe procedere sin da subito al pignoramento?

Il Comune dovrà notificarle un avviso di accertamento in cui viene richiesto l’importo evaso della tassa rifiuti (più interessi e sanzioni) relativo agli ultimi cinque anni: qualora il debitore non ottemperasse all’avviso di accertamento nei 60 giorni concessi per pagamento e non chiedesse la rateizzazione dell’importo accertato, la riscossione coattiva del dovuto verrà affidata al concessionario comunale (Agenzia delle Entrate Riscossione ex Equitalia o un esattore locale).

A questo punto, verrà notificata al debitore una cartella esattoriale da Agenzia delle Entrate Riscossione oppure una ingiunzione fiscale dal concessionario locale. Decorsi i canonici 60 giorni senza che il debitore effettui il pagamento della somma ingiunta o ne chieda la rateizzazione, potranno essere avviate le azioni esecutive (o cautelari): ipoteca sulla casa, fermo amministrativo sul veicolo, pignoramento del conto corrente o dello stipendio del debitore.

Attenzione però: in occasione di una temporanea assenza del destinatario e dei soggetti che possono essere designati a ricevere le comunicazioni legali quando non è presente il destinatario, l’atto (l’avviso di accertamento, la cartella esattoriale o l’ingiunzione fiscale) viene assegnato in giacenza presso l’ufficio postale (se inviato via posta) o presso l’ufficio comunale preposto (albo pretorio) se il tentativo di consegna è effettuato da un messo comunale. In entrambi i casi, viene lasciato un avviso al destinatario assente e la notifica si intende perfezionata correttamente dopo 10 giorni di giacenza indipendentemente dal fatto che il destinatario, o un suo delegato, ritiri l’atto.

28 Luglio 2019 · Annapaola Ferri


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