DOMANDA
Mia moglie é erede dal padre al 50% di un appartamento e in esso non vi abita: l’altro 50% dell’appartamento era del fratello deceduto che l’aveva ereditato dal padre.
Il fratello abitava nell’appartamento da solo non essendo sposato e senza figli. Non sappiamo se il fratello di mia moglie pagava la TARI sull’intero appartamento.
Mia moglie ha rinunciato all’ eredità del fratello e quindi alla sua metà.
E’ tenuta a pagare la TARI sulla metà appartamento che ha in eredità dal padre anche se non abitandovi non produce rifiuti?
RISPOSTA
La TARI (TAssa RIfiuti) è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte adibiti a qualsiasi uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree.
Il termine suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati deve essere inteso come che possono potenzialmente produrre rifiuti urbani e assimilati.
Nel caso di occupazione temporanea non superiore ai 6 mesi (quindi anche di zero giorni) nell’arco dello stesso anno, la Tari non è dovuta dall’affittuario ma da chi ha la proprietà dei locali o delle aree.
Nella dichiarazione ai fini TARI da presentare al Comune dove è ubicato l’immobile si spunterà la casella in cui si dichiara di non risiedere nell’immobile: quindi si fruirà di uno sconto dal momento che la Tariffa applicata dipende anche dal numero di residenti nell’immobile.
La TARI non si paga in relazione alla quota di comproprietà dell’immobile, ma in relazione all’intero immobile. I comproprietari sono debitori solidali, nel senso che la TARI va pagata comunque da uno dei comproprietari e chi paga può agire in regresso nei confronti degli altri comproprietari.
19 Luglio 2021 - Giorgio Valli
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