Diritto di abitazione spettante al coniuge superstite in casa coniugale di proprietà di terzi

Diritto di abitazione, eredità e successione












Mio padre, rimasto vedovo, ha acquistato l’immobile ove risiedeva intestandoselo come prima casa e, pochi mesi dopo, ha contratto un nuovo matrimonio, in regime di comunione dei beni.

La nuova moglie, proprietaria di un’altra abitazione, non ha mai trasferito la residenza nella casa acquistata da mio padre. Durante l’anno alternavano la convivenza in una o nell’altra abitazione.

Mesi prima di morire, con atto notarile, mio padre decideva di vendere la nuda proprietà dell’immobile, precedentemente acquistato, ai suoi due nipoti con la salvaguardia dell’usufrutto per sè stesso.

Dopo la morte di mio padre la moglie vi dimora stabilmente, ma vi ha diritto ad abitare, considerando che non provvede a pagare le utenze domestiche (ancora intestate al de cuius) e le altre spese?

Con il decesso del titolare, il diritto di abitazione si estingue ex articolo 979 del codice civile e si ha riunione dell’usufrutto e della nuda proprietà nello stesso soggetto, in questo caso i due nipoti del de cuius.

I diritti di uso e di abitazione sorgono in capo al coniuge superstite solo se la casa coniugale risulta essere di proprietà esclusiva del de cuius o in comunione tra il de cuius e il coniuge superstite, con esclusione perciò di terzi. Pertanto, l’eventuale permanenza del coniuge superstite nella casa coniugale, sancita dall’articolo 540 del codice civile, non è garantita nella fattispecie, soprattutto in considerazione della circostanza che la norma citata mira a tutelate interessi morali, e non patrimoniali.

In ogni caso, si tratta di questione che riguarda esclusivamente il coniuge superstite ed i nipoti del defunto, titolari della proprietà dell’immobile.

Per quanto riguarda le eventuali morosità del de cuius rispetto alle spese condominiali e alle bollette per la fornitura di gas, luce ed acqua, al loro pagamento sono tenuti, pro quota, gli eredi del defunto fino alla data del decesso. Dalla data del decesso in poi, tali spese sono dovute dai nipoti del de cuius (in quanto proprietari dell’immobile) o, comunque, da coloro che hanno titolo ad occupare l’appartamento.

[ ... leggi tutto » ]

22 Dicembre 2019 · Carla Benvenuto