Se il de cuius ha acquistato l’immobile prima del matrimonio, vuol dire che è proprietario esclusivo del bene: il coniuge convivente superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa unità abitativa in cui ha vissuto insieme al proprietario defunto per due anni o per un periodo pari alla convivenza, se superiore a due anni, e comunque non oltre i cinque anni.
Nella fattispecie, supponendo che la coppia di coniugi non abbia generato figli legittimi e che non esistano figli naturali del defunto, in assenza di di ascendenti superstiti e di fratelli e sorelle superstiti e premorti del coniuge premorto, l’immobile diventerebbe interamente di proprietà del coniuge superstite il quale pertanto, potrebbe continuare ad occuparlo a tempo indeterminato.
Altrimenti, ponendoci nell’ipotesi di successione legittima (senza testamento), l’eredità del de cuius andrà così ripartita: 2/3 al coniuge superstite, 1/4 agli ascendenti del de cuius, 1/12 diviso fra i fratelli e le sorelle del de cuius nonché fra gli eventuali discendenti di fratelli e sorelle premorti (che subentrano per rappresentazione). Qualora non ci fossero ascendenti superstiti del defunto, al coniuge superstite andrebbero 1 2/3 dell’eredità, mentre 1/3 dell’eredità andrebbe ripartito fra fratelli, sorelle superstiti del de cuius nonché fra gli eventuali discendenti di fratelli e sorelle premorti rispetto all’attuale de cuius. In assenza di fratelli e sorelle superstiti e premorti, ma in presenza di ascendenti superstiti del de cuius, questi ultimi si dividerebbero 1/3 dell’eredità.
Una volta deceduto il coniuge superstite, la sua eredità verrà interamente devoluta ai parenti del coniuge superstite.
12 Ottobre 2023 · Annapaola Ferri