Srl unipersonale con quote cedute nel 2015 e TARI 2014

Nel trasferimento dell’azienda i creditori aziendali possono contare sulla responsabilità sia dell’alienante che dell’acquirente, obbligati in solido


DOMANDA

Sono stato amministratore e socio unico di una srl unipersonale: il 24/12/2014 ho venduto le quote ad un signore e lui è diventato il nuovo unico socio e amministratore di questa società, ma pochi giorni fa ho scoperto che stanno per mandarmi una cartella a me personalmente per un debito Tari dell’anno 2014. Ho scoperto che il Comune nel 2017 aveva mandato notifica di pagamento alla società, però non aveva controllato che nel 2015 la srl aveva cambiato indirizzo. Poi nel 2019 in Comune aveva di nuovo mandato un’altra notifica, però sempre al vecchio indirizzo, infine ha dato la cartella all’Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia) specificando che devono mandarla a me come amministratore unico. Tenendo presente che la srl è inattiva, ma non è stata mai cancellata, per cui non ho capito perché prendersela con il sottoscritto.


RISPOSTA

La regola generale prevede che nel trasferimento dell’azienda i creditori aziendali possono contare sulla responsabilità sia dell’alienante che dell’acquirente, entrambi obbligati in solido.
La previsione della solidarietà dell’acquirente dell’azienda nella obbligazione relativa al pagamento dei debiti dell’azienda ceduta è posta a tutela dei creditori, e non dell’alienante: sicché, essa non determina alcun trasferimento della posizione debitoria sostanziale, nel senso che il debitore effettivo rimane pur sempre colui cui è imputabile il fatto costitutivo del debito, e cioè il cedente, nei cui confronti può rivalersi in via di regresso l’acquirente che abbia pagato, quale coobbligato in solido, un debito pregresso dell’azienda.

Tanto premesso, il debito maturato nel 2014 con il Comune deve essere coperto dalla compagine sociale cedente, nei limiti, almeno, di quanto percepito con la cessione, fermo restando la responsabilità solidale del socio acquirente.
In più, va osservato che la notifica della cartella esattoriale, effettuata correttamente al socio unipersonale cedente nel 2014, è tardiva se, e solo se, i dati riportati nel Registro delle Imprese nel 2017, in particolare l’indirizzo della sede sociale, risultavano correttamente aggiornati.


12 Dicembre 2020 - Giorgio Martini

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