Detrazioni fiscali per spese relative ad attività sportive e per spese di mensa scolastica a favore dei figli – Ripartizione fra genitori


Per entrambe le tipologie di spesa la detrazione, nella misura del 19%, spetta sicuramente se la spesa è stata sostenuta per i figli fiscalmente a carico





La madre dei miei figli che non lavora, ha effettuato sia il pagamento della mensa scolastica che quello dello sport di nostro figlio, dove risulta il nome del minore, ma come pagante la madre.
Lei non fa il 730 io invece si, posso comunque scaricare io sul 730 queste spese? Basta che risulti il nome del minore o è un problema la ” comparsa” del nome della madre?

In particolare per entrambe le tipologie di spesa (attività sportive per ragazzi e mensa scolastica) ed in generale per tutte le spese detraibili sostenute a favore dei figli fiscalmente a carico, la detrazione, nella misura del 19%, spetta sicuramente, anche se i figli sono nati al di fuori del matrimonio e non convivono con il dichiarante: il documento che certifica la spesa, tuttavia, deve essere intestato al dichiarante o al figlio fiscalmente a carico.

Quando la fattura della spesa sostenuta a favore dei figli del dichiarante non è intestata ad un figlio del dichiarante, solo qualora la fattura sia intestata al coniuge fiscalmente a carico del dichiarante o al dichiarante stesso, l’intera spesa sostenuta potrà essere comunque interamente attribuita al dichiarante. Se il dichiarante e il soggetto che ha sostenuto la spesa (nella fattispecie la madre) non sono coniugati (o sono legalmente separati o divorziati), o, se coniugati, il coniuge intestatario non è fiscalmente a carico del dichiarante, l’intera spesa non potrà essere attribuita al dichiarante, ma resterà disponibile esclusivamente al soggetto intestatario della fattura.

La ratio della disposizione è che l’Agenzia delle Entrate non può consentire al soggetto A di detrarre una fattura intestata al soggetto B, se B non è coniuge fiscalmente a carico di A o figlio di A (sempre fiscalmente a carico).

Se, invece, la fattura è intestata al figlio fiscalmente a carico, i genitori potrebbero decidere di ripartire la spesa in modo arbitrario, anche il 100% ad uno e nulla all’altro genitore, indicando le percentuali attribuite di comune accordo a ciascuno dei genitori, sul documento che comprova la spesa. Naturalmente, se un genitore fruisce al 100 per cento della detrazione per figlio a carico, l’altro genitore non può fruire della detrazione (in qualsiasi quota).

Per quanto attiene le spese relative alle attività sportive, l’importo da detrarre non può essere complessivamente superiore, per il dichiarante a 210 euro e, a 210 euro per ciascun figlio (in caso di due genitori con due figli fiscalmente a carico).

Per quanto attiene le spese relative alla mensa scolastica, l’importo da detrarre non può essere complessivamente superiore, per il dichiarante e per ciascun figlio alunno o studente, ad 800 euro.

La detrazione comunque fruita, in quanto riportata in dichiarazione dei redditi relativamente ad una fattura intestata alla madre del bambino (non coniugata e se coniugata non fiscalmente a carico del dichiarante), quando il codice fiscale del figlio fosse stato comunque indicato nel documento di spesa, potrebbe essere contestata dall’Agenzia delle Entrate, con tutte le conseguenze che ciò comporta.

31 Marzo 2023 · Giorgio Valli


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