Spese funerarie – A chi tocca pagarle?





Ripartizione spese funerarie





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Le spese funerarie, non costituendo debiti ereditari, gravano sugli eredi per effetto dell’acquisto della eredità. Ciò detto, essendo il defunto nullatenente è stato necessario e inderogabile provvedere al funerale da un figlio il quale ha sottoscritto un contratto con una agenzia funebre. Il pagamento dovrà essere suddiviso in parti uguali dal coniuge – in separazione dei beni – e dai due figli oppure dovrà essere sostenuto soltanto da colui che ha firmato il contratto?

I coeredi, secondo quanto disposto dall’articolo 752 del codice civile, contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e dei pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie.

I giudici della corte di Cassazione hanno poi stabilito, con la sentenza 28/2002, che le spese per le onoranze funebri del de cuius sono da comprendere tra i pesi ereditari, cioè tra quegli oneri che sorgono in conseguenza dell’apertura della successione e gravano sugli eredi per effetto dell’acquisto dell’eredità, concorrendo a costituire il passivo ereditario, che è composto sia dai debiti del defunto sia dai debiti dell’eredità.

Ne consegue, affermano i giudici di legittimità nella sentenza citata, che colui che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenere il rimborso dagli eredi.

Venendo al nocciolo del problema, va ricordato che al momento del decesso del genitore i due figli ed il coniuge del defunto sono definiti con il termine tecnico di chiamati all’eredità. Se il chiamato non intende accettare l’eredità, vi deve rinunciare espressamente. Il chiamato all’eredità che intende rinunciare e che non è in possesso di beni ereditari, ha dieci anni di tempo, dalla data di decesso del de cuius.

Pertanto, se il coniuge del defunto e il figlio che non ha contribuito alle spese funerarie rinunciano entrambi all’eredità, il carico resta sulle spalle di chi le ha anticipate. Se rinuncia uno solo fra i due, il figlio che ha anticipato le spese funerarie ha diritto al rimborso di metà dell’importo anticipato.

E se il coniuge del defunto e il figlio che non ha anticipato le spese restano inerti dinanzi al dovere di sciogliere la riserva di rinuncia/accettazione dell’eredità? L’articolo 481 del codice civile offre un mezzo affinché la scelta sia, comunque, definita, stabilendo che chiunque vi abbia interesse (nella fattispecie chi ha anticipato le spese) può chiedere che l’autorità giudiziaria fissi un termine (inferiore a quello decennale) entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all’eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare (in pratica, viene considerato come se avesse rinunciato all’eredità).

Conclusioni: al figlio del de cuius che ha anticipato le spese, conviene farsi interamente carico dei costi per il funerale del genitore, altrimenti rischia pure di doverci rimettere le spese giudiziali per implementare la procedura ex articolo 481 del codice civile.

STOPPISH

9 Novembre 2018 · Simone di Saintjust

Tutti i chiamati all’eredità del deceduto Pinco Pallino l’hanno accettata: nel caso specifico la signora Tizia, coniuge superstite, e i due loro figli. Il figlio A provvede da solo al pagamento del funerale in quanto ha sottoscritto un contratto con l’agenzia funebre. Tizia, nelle more, decede e lascia per testamento un immobile al figlio A e ai due nipoti, figli del figlio B pretermesso, il quale non ha interesse alcuno a richiedere la lesione della legittima in quanto oberato da debiti e, i il suo creditore non intende surrogarsi al proprio debitore B per esercitare azione di riduzione del lascito testamentario di Tizia e di ripristino della quota di legittima spettante a B. Domanda: il funerale chi lo paga? il figlio ” A ” con i due nipoti?

Al momento del decesso del signor Pinco Pallino le spese del funerale devono essere ripartite fra Tizia, coniuge superstite, il figlio A e il figlio B, in ragione di un terzo ciascuno. Alla morte di Tizia, il suo contributo di 1/3 delle spese funerarie di Pinco Pallino (debito verso il figlio A) viene diviso fra gli eredi: 1/6 al figlio A e 1/12 ciascuno ai nipoti.

Se ne conclude che le spese del funerale di Pinco Pallino gravano: per 1/12 su ciascuno sui due nipoti di Tizia e Pinco Pallino (figli di B), in quanto eredi testamentari di Tizia; per 1/3 sul figlio A in quanto erede legittimo di Pinco Pallino e per 1/6, sempre sul figlio A, in quanto erede testamentario di Tizia; per 1/3 sul figlio B in quanto erede legittimo di Pinco Pallino.

Facendo di conto, ciascuno dei due nipoti deve pagare 1/12 di quanto anticipato dal loro zio A; A dovrà farsi carico della metà della spesa sostenuta ed anticipata per i funerali di Pinco Pallino; al figlio B, pretermesso dal testamento di Tizia ed erede di Pinco Pallino, toccherà sborsare 1/3 del costo del funerale.

Il tutto, nell’accorata speranza che, almeno per la ripartizione delle spese del funerale di Tizia, non siano insorti ulteriori problemi.

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9 Novembre 2018 · Lilla De Angelis

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