Spese per procedura di rinotifica del verbale di sanzione amministrativa per violazione al Codice della Strada

Il proprietario del veicolo deve aggiornare l’indirizzo di residenza al PRA se vuole evitare il perpetuarsi degli inconvenienti legati alla rinotifica












Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)

il 30 settembre 2021 il messo comunale del mio attuale comune di residenza mi ha notificato un verbale della polizia municipale del comune in cui lavoro attualmente, ex articolo 157, comma 6, del Codice della Strada: lasciava in sosta il veicolo, in area sottoposta a limitazione temporale, senza esporre in modo chiaramente visibile l’orario di inizio. L’infrazione è avvenuta l’8 aprile 2021. somma dovuta per l’oblazione: € 42,00; spese di notifica e spese amministrative € 32,88.

Le spese di notifica sono giustificate da una copia allegata della prima notifica non eseguita presso l’indirizzo della mia precedente residenza (variata a fine agosto 2020) a causa del mio trasferimento, e datata 18/06/2021. ho pagato la multa con la riduzione del 30% entro i 5 giorni oltre alle spese di accertamento e notifica per l’importo corretto riportato sul verbale; € 29,40 + € 32,88 = € 62,28.

lo scorso 15 ottobre ho ricevuto per posta altre due raccomandate contenenti altri due verbali identici, per altre due violazioni uguali commesse il 05/05/21 e il 21/05/21; questi ultimi verbali, però, nel primo rigo riportano: “procedura di rinotifica come da comunicazione pervenuta il 19/07/2021”. entrambi i verbali sono di € 42,00 per la oblazione oltre a € 42,60 per spese di notifica e spese amministrative, e non ci sono allegati che giustifichino eventuali mancate notifiche precedenti.

E’ corretto applicare ai due verbali successivi nuovamente le spese di notifica e amministrative quando c’è già un verbale, per la stessa autovettura, precedente solo di 15 giorni? non risulta anche a loro la mia residenza attuale? e perché queste spese sono aumentate di € 10,00 ciascuna rispetto alla precedente?

Se lei, al momento della dichiarazione del trasferimento di residenza non ha comunicato all’anagrafe il possesso del veicolo, al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) risulta sempre il suo vecchio indirizzo e a quell’indirizzo, in prima battuta, vengono notificati i verbali di sanzione amministrativa per infrazioni al Codice della Strada perpetrate al bordo di quel veicolo.

Successivamente, verificata la temporanea assenza del destinatario all’indirizzo riportato nel PRA, l’ente che ha elevato la contravvenzione consulta i registri anagrafici in base al nominativo del proprietario del veicolo trasgressore, rileva l’incongruenza, individua l’indirizzo anagrafico di residenza del proprietario e procede con la rinotifica.

Non può invocare il fatto che l’indirizzo effettivo di residenza del proprietario del veicolo dovrebbe essere conosciuto dopo la prima rinotifica. Il verbale di ciascuna sanzione amministrativa segue il medesimo iter e non è onere del notificante, annotare e/o ricordare che il proprietario del veicolo trasgressore risiede all’indirizzo presente nell’anagrafe della popolazione residente e non a quello riportato nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Deve aggiornare l’indirizzo di residenza annotato al PRA se vuole evitare il perpetuarsi degli inconvenienti legati alla continua rinotifica delle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada compiute a bordo del veicolo di sua proprietà.

E’ molto probabile che per le infrazioni successive all’aprile 2021, la giunta comunale abbia stabilito un aggravio di circa 10 euro per le notifiche effettuate dai messi: converrà chiedere dettagli agli uffici comunali preposti.

[ ... visualizza i correlati » ]

STOPPISH

18 Ottobre 2021 · Giuseppe Pennuto

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)