Spese condominiali di consolidamento per pilastri di altro edificio separato












Abito in un edificio A e l’assemblea condominiale ha esteso la ripartizione, anche ai condomini dell’edificio A, per le spese di consolidamento dei pilastri portanti ubicati nelle fondazioni dell’edificio B.

A mio parere, le spese per i lavori di consolidamento delle opere strutturali dell’edificio B, approvate in assemblea, sono pertinenti al solo comparto del fabbricato B. Premetto che i fabbricati A e B costituiscono corpi di fabbrica separati uniti da un camminamento comune che conduce all’ingresso del complesso condominiale.

L’amministratore ha giustificato la ripartizione delle spese di consolidamento dei pilastri portanti del fabbricato B anche ai condomini del fabbricato A, adducendo che i pilastri, su cui è richiesto l’intervento di consolidamento, fanno da sostegno anche al camminamento comune.

Secondo voi, ciò è sufficiente per imputare la spesa per l’intervento di consolidamento anche ai condomini del fabbricato A?

Occorre una perizia tecnica finalizzata a stabilire se i pilastri delle fondazioni dell’edificio B abbiano funzione di sostegno non solo della struttura del medesimo edificio, ma anche del soprastante camminamento condominiale, e per tale ragione debbano essere chiamati a concorrere alle spese di consolidamento tutti i condomini, quindi anche i condomini dell’edificio A ai sensi dell’articolo 1123 del codice civile, comma 1, secondo il quale le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno.

Infatti, il nesso di condominialità, presupposto dalla regola di attribuzione di cui all’articolo 1117 del codice civile, è ravvisabile in svariate tipologie costruttive, sia estese in senso verticale, sia costituite da corpi di fabbrica adiacenti orizzontalmente, purché le diverse parti siano dotate di strutture portanti e di impianti essenziali comuni.

Invece, tutte le volte, cioè, in cui un bene, risulti, per le sue obbiettive caratteristiche strutturali e funzionali, destinato al servizio e/o al godimento, in modo esclusivo di una parte soltanto dell’edificio in condominio viene meno il presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria di tutti i condomini su quel bene.

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26 Agosto 2019 · Piero Ciottoli