Sospensione della Riscossione coattiva causa emergenza COVID e prescrizione di una cartella esattoriale originata da Multa Stradale non pagata





In in assenza di un chiaro orientamento giurisprudenziale, abbiamo risposto al quesito nel modo più prudente possibile





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Mi collego ad un mio stesso quesito al quale ho ricevuto cortese risposta, ma che mi lascia un dubbio: riepilogo il caso: il 14/10/2022 ho ricevuto una cartella di pagamento relativa ad un verbale stradale che risulta validamente notificato il 18/4/2017.

Chiedevo se si potesse invocare la prescrizione trascorsi più di 5 anni dalla notifica della multa alla notifica della cartella.

Nella risposta fornita, il gentilissimo Paolo Rastelli mi ha segnalato che per effetto della sospensione della riscossione coattiva operante dal 8/3/2020 al 31/8/2021, anche la prescrizione è stata sospesa e pertanto i termini di notifica della cartella sono validi.

A questo proposito vorrei aggiungere alcune informazioni riportate nella Cartella relativamente all’iscrizione a ruolo :
“Ruolo n. 2022/xxxxxx.
Reso esecutivo in data 16-05-2022.
Consegnato il 10-06-2022. Ruolo ordinario.”

Da queste date si evince che la consegna all’ente di riscossione è avvenuta quando erano già trascorsi i 5 anni.
La domanda quindi è se la sospensione della riscossione (con conseguente allungamento del termine di decadenza) vale anche in questo caso oppure no, dato che alla data del 8/3/2020 non era stata avviata nessuna attività di riscossione.

Lei scopre un nervo scoperto: si sta aprendo un contenzioso giuridico molto ampio fra gli operatori di giustizia che ritengono che la sospensione delle attività di riscossione coattiva, causa pandemia, fissata per legge dal giorno 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 comporta che lo spostamento dei termini di prescrizione e decadenza debba applicarsi solo ad atti ed alle azioni esecutive la cui decadenza/prescrizione sarebbe intervenuta nella finestra temporale di sospensione e chi, invece, propende per una interpretazione meno restrittiva della norma, ritenendo che, stante la sospensione delle attività di riscossione coattiva del concessionario (Agenzia delle Entrate Riscossione – AdER ex Equitalia), sarebbe stato perfettamente inutile affidare ad AdER la riscossione di un credito iscritto a ruolo nel corso del periodo di sospensione, e che quindi la finestra temporale di sospensione delle attività di riscossione coattiva non non vada conteggiata nel calcolo dei termini di decadenza e prescrizione dei singoli atti (si tratta di una possibile interpretazione relativa al caso esposto): oppure, il che è equivalente, che il termine di decadenza/prescrizione si ottenga aggiungendo quasi quindici mesi al termine ordinario (calcolato senza tener conto della sospensione dell’attività di riscossione coattiva imposta per legge).

Non solo: un altro fronte di discussione riguarda se la sospensione dell’attività di riscossione coattiva, con il contestuale spostamento dei termini di decadenza e prescrizione, debba applicarsi anche ai tributi locali ed alle sanzioni amministrative elevate dalla polizia municipale dal momento che i decreti legge che hanno sancito la sospensione delle attività di riscossione coattiva dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 indicavano i crediti esclusivamente affidati all’Agente della Riscossione, ovvero AdER.

A questo punto, in assenza di un chiaro orientamento giurisprudenziale, abbiamo risposto al quesito nel modo più prudente possibile, ovvero ritenendo che anche nel calcolo della prescrizione quinquennale della riscossione coattiva di una sanzione amministrativa per violazione al Codice della Strada, che normalmente decorre in modo continuo dalla data in cui l’infrazione è stata commessa, non vada computata la finestra temporale di quasi quindici mesi che si estende dal giorno 8 marzo 2020 al giorno 31 agosto 2021.

STOPPISH

31 Ottobre 2022 · Giuseppe Pennuto

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