Sospensione della Riscossione coattiva causa emergenza COVID e prescrizione di una cartella esattoriale originata da Multa Stradale non pagata

In in assenza di un chiaro orientamento giurisprudenziale, abbiamo risposto al quesito nel modo più prudente possibile


DOMANDA

Mi collego ad un mio stesso quesito al quale ho ricevuto cortese risposta, ma che mi lascia un dubbio: riepilogo il caso: il 14/10/2022 ho ricevuto una cartella di pagamento relativa ad un verbale stradale che risulta validamente notificato il 18/4/2017.


RISPOSTA

Lei scopre un nervo scoperto: si sta aprendo un contenzioso giuridico molto ampio fra gli operatori di giustizia che ritengono che la sospensione delle attività di riscossione coattiva, causa pandemia, fissata per legge dal giorno 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 comporta che lo spostamento dei termini di prescrizione e decadenza debba applicarsi solo ad atti ed alle azioni esecutive la cui decadenza/prescrizione sarebbe intervenuta nella finestra temporale di sospensione e chi, invece, propende per una interpretazione meno restrittiva della norma, ritenendo che, stante la sospensione delle attività di riscossione coattiva del concessionario (Agenzia delle Entrate Riscossione - AdER ex Equitalia), sarebbe stato perfettamente inutile affidare ad AdER la riscossione di un credito iscritto a ruolo nel corso del periodo di sospensione, e che quindi la finestra temporale di sospensione delle attività di riscossione coattiva non non vada conteggiata nel calcolo dei termini di decadenza e prescrizione dei singoli atti (si tratta di una possibile interpretazione relativa al caso esposto): oppure, il che è equivalente, che il termine di decadenza/prescrizione si ottenga aggiungendo quasi quindici mesi al termine ordinario (calcolato senza tener conto della sospensione dell'attività di riscossione coattiva imposta per legge).


31 Ottobre 2022

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