DOMANDA
Mi collego ad un mio stesso quesito al quale ho ricevuto cortese risposta, ma che mi lascia un dubbio: riepilogo il caso: il 14/10/2022 ho ricevuto una cartella di pagamento relativa ad un verbale stradale che risulta validamente notificato il 18/4/2017.
RISPOSTA
Lei scopre un nervo scoperto: si sta aprendo un contenzioso giuridico molto ampio fra gli operatori di giustizia che ritengono che la sospensione delle attività di riscossione coattiva, causa pandemia, fissata per legge dal giorno 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 comporta che lo spostamento dei termini di prescrizione e decadenza debba applicarsi solo ad atti ed alle azioni esecutive la cui decadenza/prescrizione sarebbe intervenuta nella finestra temporale di sospensione e chi, invece, propende per una interpretazione meno restrittiva della norma, ritenendo che, stante la sospensione delle attività di riscossione coattiva del concessionario (Agenzia delle Entrate Riscossione - AdER ex Equitalia), sarebbe stato perfettamente inutile affidare ad AdER la riscossione di un credito iscritto a ruolo nel corso del periodo di sospensione, e che quindi la finestra temporale di sospensione delle attività di riscossione coattiva non non vada conteggiata nel calcolo dei termini di decadenza e prescrizione dei singoli atti (si tratta di una possibile interpretazione relativa al caso esposto): oppure, il che è equivalente, che il termine di decadenza/prescrizione si ottenga aggiungendo quasi quindici mesi al termine ordinario (calcolato senza tener conto della sospensione dell'attività di riscossione coattiva imposta per legge).
31 Ottobre 2022