Sospensione dell’assicurazione RC auto – Quando conviene e come fare

Vediamo, insieme, le modalità che consentono di congelare l’assicurazione auto e moto, per quanto tempo e quali sono le procedure da seguire












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Siccome devo partire all’estero per lavoro, fino a Settembre, non utilizzerò, in questo periodo la mia vettura: vorrei quindi sospendere l’assicurazione rc auto fino al momento del ritorno.

E’ possibile? Conviene? Come fare?

Le Compagnie assicuratrici permettono di sospendere la propria polizza annuale per un certo periodo di tempo, e poi attivarla nuovamente quando lo si desidera: in questa guida analizziamo tutte le modalità che consentono di “congelare” l’assicurazione auto e moto e per quanto tempo, come funziona, quali sono le procedure da seguire, i costi del servizio di sospensione e riattivazione, la presenza di eventuali limiti e le differenze fra assicurazione sospendibile e assicurazione temporanea.

Se ci si trova nella condizione di non utilizzare il veicolo di proprietà per un periodo di tempo relativamente lungo, è possibile sospendere l’assicurazione auto RCA o la polizza RC Moto.

Per le moto, nello specifico, si tratta di una misura ritenuta molto utile in quanto non sempre i motocicli vengono usati per recarsi al lavoro o nelle gite del fine settimana.

Spesso, le moto vengono tenute chiuse nel box o in garage durante l’inverno, per essere tirate fuori con l’arrivo della bella stagione. Per un gran numero di motociclisti, la sospensione della polizza assicurativa per alcuni mesi all’anno può rivelarsi economicamente favorevole.

La sospensione dell’assicurazione riguarda anche il caso in cui il contraente voglia passare la copertura assicurativa a un altro mezzo di sua proprietà a seguito di vendita, rottamazione o radiazione per esportazione.

Il nuovo veicolo deve in questo caso essere della stessa tipologia di quello precedente. Ad esempio, auto con auto o moto con moto: non è possibile sospendere un’assicurazione auto per eventualmente riattivarla su una moto e viceversa.

Ricordiamo che il 2 dicembre 2021 è stata pubblicata la direttiva europea UE 2021 del 2018 in materia di RC Auto.

Con il nuovo regolamento, che dovrà essere recepito e applicato dagli Stati dell’Unione Europea entro 24 mesi dalla sua pubblicazione, si estende di fatto l’obbligo della copertura assicurativa anche ai veicoli che vengono tenuti fermi in aree private.

La nuova norma europea si basa sul principio dell’utilizzo previsto del veicolo, a prescindere dal fatto se in quel momento il mezzo sia effettivamente usato. Si ritiene tuttavia che l’estensione dell’obbligo di copertura assicurativa anche per i veicoli tenuti fermi in aree private permette ugualmente la possibilità di sospenderne la copertura RC.

Per potere sospendere la polizza RC Auto o RC Moto, è necessario rispettare determinate condizioni-base, che riportiamo di seguito.

Si può chiedere la sospensione dell’assicurazione RC soltanto se la polizza è annuale (le polizze valide per intervalli di tempo più brevi, o chilometriche, non consentono la sospensione).

Non è possibile in genere sospendere la polizza nei contratti di finanziamento o di leasing, fatti salvi i casi nei quali la società finanziaria non indichi espressamente le autorizzazioni relative.

La durata e la modalità di sospensione della polizza possono essere determinate preventivamente dalle Compagnie di assicurazioni: è bene avere sempre presenti gli eventuali vincoli o le possibili limitazioni, indicate nel contratto, prima di procedere con la richiesta di sospensione della polizza.

Prima di richiedere la sospensione dell’assicurazione che copre il proprio veicolo, è consigliabile rivolgersi all’agenzia della Compagnia con cui si è assicurati. Vale a dire recandosi in agenzia o chiamando il numero verde del servizio clienti, oppure mediante l’area riservata nel portale online, e seguire le istruzioni.

Come si accennava più sopra, “conditio sine qua non” per attivare la procedura di sospensione dell’assicurazione RC Auto o RC Moto è che il contratto preveda questa possibilità.

La durata di sospensione dell’assicurazione scatta alla mezzanotte del giorno nel quale è stata attivata. La sua durata si riferisce al periodo di “congelamento”. Chiaramente, i mesi di sospensione non si pagano, e non vengono conteggiati nel conteggio di durata del contratto.

È importante considerare che di solito la durata minima di sospensione della polizza RC Auto ed RC Moto è, il più delle volte, di 30 giorni. Il contratto stabilisce anche il tempo massimo di sospensione: per questo, prima di firmarlo, bisogna leggerlo con attenzione.

Va anche tenuto presente che durante il periodo di sospensione dell’assicurazione, il veicolo ne risulta sprovvisto. Bisogna quindi custodirlo all’interno di un’area privata, non può essere parcheggiato e non può circolare su strade pubbliche. Può in effetti accadere che la Compagnia chieda al cliente assicurato la consegna del certificato di assicurazione e della carta verde prima di dare il “via libera” alla sospensione della polizza.

A questo proposito, l’art. 193 del Codice della Strada (“Obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile”) stabilisce, al comma 2, quanto segue:

“Chiunque circola senza la copertura dell’assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 866 euro a 3.464 euro”.

La legge contempla anche i casi di recidiva, come indicato nel comma 2-bis dello stesso art. 193 CdS:

“Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di 2 anni, per almeno 2 volte in una delle violazioni di cui al comma 2, all’ultima infrazione consegue altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due mesi (… omissis). In tali casi, in deroga a quanto previsto dal comma 4, quando è stato effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 202 CdS e corrisposto il premio di assicurazione per almeno sei mesi, il veicolo con il quale è stata commessa la violazione non è immediatamente restituito ma è sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per 45 giorni”.

La procedura di riattivazione della polizza sospesa avviene secondo le modalità indicate dalla Compagnia assicuratrice:

  • Con Raccomandata A/R;
  • Tramite PEC;
  • Con una e-mail;
  • Per via telefonica;
  • A mezzo fax.

La riattivazione può anche non riguardare i periodi dell’anno in cui non si utilizza il veicolo assicurato: in effetti, è possibile sospendere un’assicurazione RC Auto o RC Moto in previsione del suo passaggio ad un nuovo veicolo. Bisogna tuttavia che il mezzo dal quale si chiede di sospendere l’assicurazione sia venduto, rottamato o radiato per esportazione.

Il nuovo veicolo deve inoltre appartenere alla medesima tipologia di quello precedente. Ad esempio: si può sospendere l’assicurazione di un’auto se la si vende, o la si demolisce, in previsione dell’acquisto a breve di un’altra auto (lo stesso per le moto).

Non si può sospendere una polizza RC Auto se poi si vuole passare la stessa polizza su una moto e viceversa. La riattivazione della polizza deve avvenire entro 12 mesi dalla sospensione: se si supera questo termine, il titolare dell’assicurazione perde la classe di merito di appartenenza.

Per poter circolare su strade pubbliche, si deve inoltre aspettare che la Compagnia consegni al cliente il nuovo certificato di assicurazione.

In molti casi, le pratiche di sospensione e di riattivazione dell’assicurazione sono gratuite: se c’è un costo, si tratta di cifre piuttosto base (fra 20 e 30 euro nella maggior parte dei casi). È quindi facile notare che, anche in presenza di un costo, gli importi sono di gran lunga inferiori rispetto al periodo di premio che l’utente ha risparmiato.

Le modalità di sospensione dell’assicurazione possono variare da Compagnia a Compagnia, in base alle rispettive politiche aziendali, e devono rispettare i limiti di tempo indicati nel contratto. Alcune assicurazioni possono contemplare uno o due periodi di sospensione ogni anno, mentre altre non prorogano automaticamente la scadenza nel caso in cui si sia sospesa la polizza per meno di 30 giorni.

Può inoltre accadere che la Compagnia assicuratrice non accordi la sospensione della polizza se il periodo di scadenza è vicino (ad esempio se mancano meno di tre mesi).

L’assicurazione temporanea ha di per se una durata limitata nel tempo, stabilita dalla Compagnia alla quale il cliente decide di aderire.

In genere, il costo di una polizza temporanea (che può avere durata di uno o più giorni, una o più settimane, uno o più mesi) è in proporzione più elevato rispetto a quello di una polizza semestrale o annuale.

L’assicurazione sospendibile, invece, è una “normale” polizza annuale, che può essere sospesa e riattivata durante il periodo di copertura.

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17 Giugno 2022 · Giuseppe Pennuto

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