Riduzione dello stipendio gravato da cessione del quinto


L'articolo 35 del DPR 180/1950 norma l'adeguamento della trattenuta per cessione del quinto ad una eventuale riduzione della busta paga





Da un po’ di tempo mio marito e stato sospeso per motivi cautelari dal servizio (dipendente pubblico, ex inpdap) e gli viene corrisposto un assegno alimentare: abbiamo tirato avanti fino ad oggi, ma la situazione sta diventando sempre più difficile da sostenere. Per questo, nell’auspicio che tutto si risolva il prima possibile (non potrebbe essere diversamente ma obbiettivamente sappiamo che passerà ancora del tempo), chiedo a Voi competenti se è possibile interrompere le rate mensili ancora presenti in busta paga relative alla cessione del 5° e delega di pagamento. Se si Vi chiedo come dovremmo comportarci per fare in modo di accelerare i tempi atteso che, la sospensione di tali rate ci aiuterebbero moltissimo nel continuare a mandare avanti la famiglia. Grazie a chi ci dedicherà del tempo anche solo leggendo la presente. Cordiali saluti

L’articolo 35 (riduzioni di stipendi gravati da cessione) del DPR (Decreto del Presidente della Repubblica) 180/1950 (Testo Unico delle leggi concernenti, fra l’altro, la cessione del quinto degli stipendi dei lavoratori dipendenti), dispone che qualora lo stipendio gravato di cessione subisse una riduzione non superiore al terzo, la trattenuta continuerebbe ad essere effettuata nella misura stabilita.

Ove, invece, la riduzione dello stipendio originario (quello percepito al momento dell’intervenuta cessione del quinto) risultasse superiore al terzo, la trattenuta non potrebbe eccedere il quinto dello stipendio ridotto. In tal caso la differenza con i relativi interessi verrà recuperata mediante corrispondente prolungamento della ritenuta mensile.

Il prestito delega – qualora la relativa trattenuta non fosse destinata al pagamento dei canoni di locazione per le case concesse ad uso di alloggio ai dipendenti di amministrazioni statali – va considerato come un’obbligazione assunta dal lavoratore dipendente al di fuori del contesto lavorativo in cui il datore di lavoro (nel ruolo di garante) si impegna esclusivamente a pagare, al prestatore, la rata in scadenza del prestito, restando personalmente responsabile di qualsiasi ritardo o morosità nei versamenti dovuti. Il prestito delega (o doppio quinto) non è regolato da normative vigenti e quindi non è applicabile, per legge, un abbattimento della trattenuta in caso di riduzione della retribuzione stipendiale. Questo, a meno che il contratto di finanziamento sottoscritto dalle parti non preveda clausole specifiche che contemplino l’eventuale riduzione della busta paga rispetto al momento in cui il prestito delega venne concesso ed erogato.

Per quel che attiene la riduzione della rata di cessione del quinto, si dovrà presentare al datore di lavoro un’istanza finalizzata ad ottenere l’applicazione di quanto disposto all’articolo 35 del DPR 180/1950. Solo in caso di ufficiale diniego della domanda converrà affidarsi ad un legale di fiducia per una eventuale diffida e citazione del datore di lavoro in tribunale.

17 Dicembre 2023 · Ornella De Bellis


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