Sospensione Assegno sociale per vendita e riacquisto prima casa

Tra i redditi da computare ai fini del riconoscimento della prestazione assegno sociale sono indicati gli altri redditi non assoggettabili all'IRPEF.












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Ai miei genitori (84 e 82 anni) è stato sospeso l’assegno sociale per l’anno 2024 a causa della vendita a settembre del 2023 dell’immobile che risultava come prima casa, nonostante sia stata comprato un mese dopo un altro immobile dello stesso importo e che ora è la loro prima (e unica) casa. Loro non percepiscono altri redditi. Semplicemente, hanno cambiato città e casa per avvicinarsi ai figli in quanto iniziano ad avere bisogno di assistenza.

Secondo gli impiegati INPS a cui abbiamo chiesto chiarimenti, la vendita ha aumentato il loro reddito previsto per l’assegno sociale del 2023 e pertanto non avrebbero il diritto per il 2024. Inoltre, ci indicano che non ci sono possibilità di contestare la sospensione e/o fare ricorso e che solo potrebbero fare di nuovo la richiesta dell’assegno sociale alla fine dell’anno in corso per riaverlo (se accolta la richiesta) a partire del 2025.

Gentilmente, mi confermate che effettivamente la vendita della (prima) casa comporta parte del reddito per l’assegno sociale a prescindere del successivo riacquisto di una prima casa e per lo stesso importo?

Tra i redditi da computare ai fini del riconoscimento della prestazione assegno sociale sono indicati gli altri redditi non assoggettabili all’IRPEF.

Con riguardo a tale tipologia di redditi, la giurisprudenza ha sottolineato che, ai fini del diritto all’assegno sociale, nel computo del reddito complessivo occorre tenere conto dei redditi effettivi di qualsiasi natura (secondo il dettato normativo), dunque di tutte le entrate che permettono di verificare l’effettivo stato di bisogno nell’anno a cui il reddito si riferisce.

In quest’ottica, l’intera entrata costituita dal ricavato della vendita di un immobile costituisce, per l’anno a cui si riferisce, un reddito inquadrabile tra quelli di cui alla voce altri redditi non assoggettabili ad IRPEF.

Ne consegue, a titolo di esempio, che, in caso di vendita entro cinque anni dall’acquisto di una unità immobiliare, la sede non dovrà computare la sola plusvalenza di cui all’articolo 67 comma 1, lett. b) del Testo unico delle imposte sui redditi (che è assoggettabile a IRPEF come reddito diverso), ma dovrà inserire nel calcolo l’intero ricavato nell’anno di riferimento.

Si tratta di quanto esposto nel messaggio INPS 4424/2017 che conferma, purtroppo, quanto riferito dai funzionari INPS che hanno fornito i chiarimenti richiesti.

Concludendo o la casa è stata venduta dopo 5 anni dall’acquisto con una rilevante plusvalenza, oppure l’alienazione dell’immobile è avvenuta prima dei cinque anni dall’acquisto anche senza plusvalenza.

In ogni caso, anche in caso di vendita della casa dopo i cinque anni, la plusvalenza acquisita avrebbe potuto portare alla sospensione o alla riduzione dell’assegno sociale.

Si tratta senz’altro, di un’applicazione iniqua della legge (o meglio, dell’interpretazione che l’INPS fa della legge), ma la parcella per gli avvocati, in caso di ricorso, sarebbe sicuramente molto più onerosa del mancato importo percepito in assenza di sospensione dell’assegno sociale.

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21 Maggio 2024 · Tullio Solinas

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