Sono debitore verso una società fallita – Che fare?

Procedure di fallimento e concordato preventivo












Ho comprato un piccolo terreno, pagando una parte del prezzo mentre dovrò pagare la restante alla società venditrice, presso il di lei domicilio, in un’unica soluzione entro e non oltre il 31.12.2015, tramite assegno circolare o bonifico bancario.

Inoltre abbiamo convenuto che la documentazione bancaria costituirà prova contabile dell’effettivo ed avvenuto pagamento, mentre la mancata proposizione di idonea azione di tutela relativa al mancato ottenimento del saldo del prezzo-azione che comporti la trascrizione presso la competente Conservatoria dei RR. II., da effettuarsi entro un anno dall’effettivo saldo prezzo risultante dalla documentazione bancaria, costituirà prova dell’effettivo ed avvenuto pagamento, senza necessità di alcun atto di quietanza.

Ho saputo che è stato dichiarato il fallimento della società in data 12.02.2015.

Come debbo fare per effettuare il pagamento?

Deve essere il curatore a cercarmi o è mio compito sapere chi sia?

Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l’esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto.

Quindi le conviene contattare, al più presto, il curatore fallimentare e comunque comunicargli con raccomandata A/R la disponibilità a saldare il dovuto entro la data stabilita dal contratto di compravendita.

Eviterà così il rischio di essere considerato, alla fine, controparte inadempiente.

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29 Ottobre 2015 · Ornella De Bellis