Se in sede di concordato preventivo viene messa a disposizione dei creditori una somma X e il concordato non viene accettato, nel fallimento che si apre successivamente si è vincolati a mettere a disposizione quella somma precisa? (Ipotizzando che quella somma non sia subito in possesso del debitore ma riesca a ottenerla da terzi)
La procedura di concordato preventivo è finalizzata ad evitare le conseguenze negative del fallimento: in sostanza il debitore propone un piano di rientro in base al quale potranno essere parzialmente estinte le obbligazioni chirografarie e completamente estinte quelle privilegiate. Tale offerta deve essere approvata dalla maggioranza dei creditori e omologata dal tribunale.
E’ evidente che, in caso di mancata accettazione dell’offerta, la procedura fallimentare non può pretendere di acquisire al fallimento l’importo offerto dal debitore nel corso del tentativo di concordato preventivo, dal momento che tale importo potrebbe essere frutto di un prestito promesso da terzi al debitore proponente.
25 Settembre 2021 · Tullio Solinas
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